Quel mistero buffo dei tirocini. Refuso o sanatoria nascosta?

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Maria Carla De Cesari, Il Sole 24 Ore, 12 settembre 2013

Come una matrioska la sanatoria per gli associati in partecipazione porta con sé un’altra regolarizzazione, quella sui tirocini che sono stati contestati in occasione di un’ispezione. Basta pagare il ticket per gli associati e “scompaiono” gli illeciti non solo per i rapporti di associazione ma anche per le forme di tirocinio. Lo prevede l’articolo 7 bis della legge 9/2013, che ha convertito il Dl 76.
La misura sembra occhieggiare la pratica di marketing, secondo la quale “paghi uno e prendi due”. È un fatto che anche le leggi devono rispecchiare i costumi e, in fondo, si potrebbe ammettere che non c’è nulla di male a offrire un piccolo premio per chi dimostra la buona volontà di regolarizzare la propria posizione, a un anno di distanza, dopo che la riforma Fornero del 2012 aveva stretto il cerchio intorni all’utilizzo sfrenato dei rapporti di associazione in partecipazione al posto di un ordinario contratto di lavoro subordinato.
In realtà, il riferimento ai tirocini contenuto nell’articolo 7 bis della legge 99 è stato letto, da qualche parte, come una svista. Si potrebbe trattare di un «semplice refuso» materiale, anche se è strano che i tirocini compaiono per due volte nel comma 7 dell’articolo 7 bis.
D’altra parte c’è spazio per una lettura più maliziosa, come propone Adapt nelle prime riflessioni sulla riforma del lavoro. La possibilità è che il proponente della norma avesse in mente un caso concreto «da sanare che oltre agli associati implicava un non corretto utilizzo degli stage. Non pare infatti che la norma (…) possa essere in futuro utilizzzata per arginare il fenomeno alquanto diffuso dell’abuso sistematico dei tirocini formativi e di orientamento».
Una buona chiave di lettura è fornita dalla circolare 35 del ministero del Lavoro, a commento della legge 99. «Il buon esito della verifica (da parte dell’Inps, sulla procedura di regolarizzazione, ndr) comporta “relativamente ai pregresi rappori di associazione o forme di tirocinio”, l’etinzione degli illeci previsti dalle disposziioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali “anche connessi ad attività ispettiva già compiuta” alla data di entrata in vigore delle legge 99/2013 (23 agosto 2013) e “con riferimento alle forme di tirocinio avviate dalle aziende sottoscrittrice dei contratti collettivi”». Il ministero chiosa: la stabilizzazione riguarda solo i falsi associati ma questo comporta che saranno estinti i provvedimenti sanzionatori «concernenti l’impiego sia di associati in patecipazione che di tirocinanti, adottati sulla base di un medesimo accertamento ispettivo».
Alla fine di questo excursus non resta che ribadire le condizioni per fruire della doppia sanatoria: la stabilizzazione degli associati (la legge 92 ha fissato il limite di tre per ogni attività) è subordinata alla stipula di contratti collettivi nel periodo tra il 1° giugno al 30 settembre 2013 tra aziende e associazioni (di qualsiasi livello) dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. I contratti devono prevedere l’assunzione con contratto di lavoro subordinato, anche con la fuizione delle agevolazioni contributive.
I lavoratori interessati dovranno firmare un atti di conciliazione e il datore di lavoro dovrà versare, alla Gestione separata Inps, il 5% della quota di contribuzione a carico degli associati, per un massimo di sei mesi.
Tutto questo costituirà una liberatoria nei confronti di eventuali provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, relativi anche a eventuali illeciti registrati nei tirocini formativi. Attenzione: occorrerà ricordarsi di depositare all’Inps entro il 31 gennaio: i contratti collettivi, gli atti di conciliazione, i contratti di lavoro a tempo indeterminato e l’attesto di versamento alle gestione separata.

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