Il percorso di stabilizzazione lavorativa degli associati in partecipazione con apporto di lavoro introdotto dall’art. 7 bis della legge n. 99/2013 (di conversione del DL n. 76/2013) produce un doppio effetto: da un lato garantisce all’ex associato l’assunzione a tempo indeterminato, e dall’altro produce un forte effetto deflattivo delle liti, potenziali o pendenti, connesse al rapporto di associazione intercorso tra le parti.
Questo effetto deflattivo si produce in diverse direzioni. Nei rapporti tra il datore di lavoro e l’ex associato, si cancella ogni lite potenziale, non come effetto automatico dell’utilizzo della procedura, ma in maniera indiretta: la norma prevede infatti che l’ex associato che vuole accedere alla stabilizzazione, dopo la firma dell’accordo sindacale generale, deve sottoscrivere un apposito atto di conciliazione individuale secondo quanto previsto dagli articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile. In altri termini, l’associato e il committente devono firmare un accordo mediante il quale rinunciano a tutte le possibili rivendicazioni reciproche, e tale firma deve essere apposta in una delle sedi che, secondo la legge, rendono irrevocabile il consenso individuale (la Direzione Territoriale del Lavoro, le commissioni sindacali, ecc). Questi atti di conciliazione, precisa la legge, devono avere un contenuto molto ampio, ed estendersi ad ogni aspetto relativo ai pregressi rapporti di associazione. Per bilanciare questa rinuncia, il lavoratore ottiene, oltre all’assunzione a tempo indeterminato, una garanzia di stabilità occupazionale, seppure temporanea: per 6 mesi sono vietati licenziamenti c.d. economici, e quindi il datore di lavoro può recedere dal rapporto solo per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Gli atti di conciliazione non producono efficacia immediata. Il datore di lavoro, infatti, é tenuto a pagare all’apposita gestione separata Inps un “contributo straordinario integrativo”, che serve ad incrementare il futuro trattamento previdenziale dell’associato: il valore del versamento é molto contenuto, si tratta di una somma pari al 5 per cento della quota di contribuzione a carico degli associati per un periodo non superiore a sei mesi.
La procedura ha un effetto deflattivo anche verso le liti attuali o potenziali con soggetti terzi, quali gi organi di vigilanza. A tale riguardo, la legge prevede che l’accordo sindacale che avvia la procedura, insieme agli accordi conciliativi ed ai contratti di assunzione, deve essere depositato presso la competente sede dell’INPS entro il 31 gennaio 2014. Dopo il deposito, l’Inps verifica la correttezza dei documenti e, in caso positivo, si verifica un effetto estintivo verso tutti gli illeciti materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali.
L’effetto estintivo si produce per tutti i periodi antecedenti alla procedura, anche nei confronti di aziende che siano destinatarie di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione dei rapporti di associazione pregressi (tali provvedimenti, peraltro, restano sospesi fino al completamento della procedura).
Ultimo, ma non meno importante, effetto della procedura è quello che si produce verso i provvedimenti amministrativi emanati a seguito di attività ispettiva. Tali provvedimenti perdono definitivamente efficacia al momento in cui si completa la procedura: l’effetto estintivo si verifica anche se ci sono sentenze giudiziali che hanno convalidato il provvedimento, con l’unico limite che non deve trattarsi di sentenze passate in giudicato. L’estinzione investe anche le pretese contributive, assicurative e le sanzioni amministrative e civili connesse ai provvedimenti ispettivi.Da notare che la legge estende questi effetti anche ai tirocini, ma sembra un refuso, in quanto manca qualsiasi riferimento a tali rapporti nella parte in cui si prevede la procedura di avvio della procedura.
Infatti ad oggi (settembre 2013) il noto MERCATONE UNO continua ad assumere presso i suoi 100 punti vendita, altro personale con contratti di associati in partecipazione. Dopo varie denunce agli ispettorati e con l’utilizzo dei sindacati il proprietario e il suo amministratore, sicuramente consigliati dai loro legali, hanno voltato le spalle a tutti i loro dipendenti per l’ennesima volta. Ma come si fa con un’azienda che con fatturati da quasi 1 miliardo di euro l’anno si fa beffa della legge italiana?! siamo stufi di questo sistema.. aiutateci.. parlate sempre di poltrone e sofà… isola verde… noi dipendenti del Mercatone Uno non riceviamo un fisso ma solo compensi sulle vendite. Questo significa che se non vendiamo non guadagnamo.. quindi siamo costretti a svolgere la nostra attività 12 ore al girno tutti i giorni ininterrottamente. Grazie