Imponibile contributivo: come si individua il sindacato rappresentativo?

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Avv. Antongiulio Colonna

Il Tribunale di Torino, con sentenza del 17 luglio 2013 ha affrontato nuovamente la questione della “validità” di contratti collettivi (legittimamente) applicati presso cooperative di produzione e lavoro diversi da quelli stipulati dalla CGIL-CISL-UIL e con previsioni economiche, evidentemente, peggiorative rispetto a questi ultimi.
La questione aveva avuto una certa risonanza con riferimento ad una sentenza, sempre del Tribunale Torinese (14 ottobre 2010 Est. Mollo), che aveva ritenuto, pur riconoscendo la validità e legittimità dell’applicazione di contratti collettivi diversi nella cooperativa, in ossequio al principio di libertà sindacale, la non conformità del contratto ai dettami costituzionali di cui all’art. 36 cost. dunque la non congruità delle retribuzioni erogate sulla base di tali contratti.
Il caso che ci occupa, sebbene l’Istituto Previdenziale convenuto avesse fatto sue tali argomentazioni, è in realtà diverso.
Non si trattava infatti di verificare l’adeguatezza delle retribuzioni corrisposte ai lavoratori ma, più semplicemente, di dare applicazione alla norma di cui all’art.1 della legge 389/89 (come interpretato dall’art. 2, comma 25 della legge 549/1995) che prevede l’imponibile contributivo, qualora le retribuzioni corrisposte risultino inferiori, debba essere calcolato sulle retribuzioni previste dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi.
E’ questa la problematica affrontata e risolta dal Tribunale di Torino peraltro in maniera conforme alle indicazioni della medesima Corte d’appello Torinese, in questione analoga.
Il principio espresso dalla sentenza in esame è che la nozione di sindacato comparativamente più rappresentativo non può degradare alla stregua di “fatto notorio” ma richiede una puntuale allegazione, secondo il principio processuale dell’onere della prova pienamente applicabile anche in tale materia, da parte di chi (INPS) pretenda la disapplicazione di altro contratto stipulato da diverse sigle sindacali e legittimamente applicato in azienda.
​In assenza di prova sul punto le pretese dell’INPS non potranno trovare accoglimento.
Questa sentenza, che ha delle importanti ricadute sul piano pratico, perché impone una verifica concreta e contestualizzata al settore merceologico di applicazione e dagli esiti tutt’altro che scontati, appare coerente con gli insegnamenti della dottrina che, da tempo, ha evidenziato il superamento della nozione di sindacato maggiormente rappresentativo basata su una sorta di presunzione storica e quindi come dato acquisito una volta per tutte.

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