La legge comunitaria per il 2013 (l.n. 97 del 6 agosto 2013) cambia i criteri di calcolo dell’organico aziendale, ai fini dell’applicazione delle norme dello Statuto dei lavoratori che garantiscono la fruizione dei diritti sindacali in azienda (come ad esempio la costituzione delle RSA).
Secondo la nuova normativa, nell’organico aziendale, al fine di applicare la norme sui diritti sindacali, devono essere calcolati tutti i lavoratori a termine utilizzati nel biennio precedente, a prescindere dalla durata del rapporto, in misura proporzionale alla durata medesima; il calcolo dell’organico deve essere svolto con cadenza mensile. Il cambiamento rispetto alla vecchia formulazione è molto rilevante; secondo la norma appena modificata, infatti, dovevano essere conteggiati nell’organico aziendale solo i lavoratori a tempo determinato assunti con un rapporto della durata superiore ai 9 mesi.
La riforma è stata approvata per bloccare la procedura comunitaria di infrazione n. 2010/2045, con la quale era stata ipotizzata l’incompleta attuazione della direttiva comunitaria n. 70/1999 sul lavoro a tempo determinato.
La legge comunitaria estende il nuovo criterio di calcolo anche alla definizione della soglia dei 50 lavoratori che determina l’insorgenza degli obblighi di informazione e consultazione sui luoghi lavoro, previsti e disciplinati dal d.lgs. n. 25 del 2007.
Il nuovo criterio di computo entrerà in vigore in maniera graduale; secondo la legge n. 97/2013, infatti, in sede di prima applicazione il nuovo sistema dovrà essere utilizzato solo a partire dal 31 dicembre 2013, e con riferimento al biennio precedente a tale data. Sino a questa data, quindi, non cambierà nulla, nel senso che l’organico continuerà ad essere computato secondo il vecchio criterio dei 9 mesi.
Va ricordato che la regola non riguarda il computo dell’organico per finalità diverse dall’applicazione delle norme sui diritti sindacali: per questi casi valgono le regole giurisprudenziali sulla “normale occupazione”.