Con la conversione in legge del DL n. 76/2013, diventa definitiva l’ennesima riforma del lavoro intermittente.
Questi continui cambiamenti sono la spia dell’incapacità del nostro sistema legislativo di dare un assetto stabile e duraturo al mercato del lavoro.
La novità principale contenuta nell’ultima riforma consiste nell’introduzione di un limite massimo di utilizzo; secondo la nuova disciplina, il lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro, da calcolarsi nell’arco di tre anni solari.
La legge individua anche la sanzione applicabile in cado di superamento del rapporto: il contratto si trasforma a tempo pieno e indeterminato.
La legge di conversione introduce un’ulteriore novità: alcuni settori – turismo, pubblici esercizi e spettacolo – vengono esentati dall’obbligo di rispettare il tetto massimo.
La conversione in legge ha fatto venire meno la norma, contenuta nella prima stesura del DL n. 76/2013, che aveva rimodulato le sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi di comunicazione introdotti dalla legge Fornero.
Infine, la legge di conversione proroga la disposizione che faceva salvi i contratti in essere al 18 luglio del 2013, spostando questo termine al 1° gennaio 2014.