Decreto lavoro: sintesi delle novità dopo la conversione in legge

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Lavoro a termine
La riforma precisa che l’esenzione dalla causale può derivare anche dai contratti collettivi di livello aziendale, (sempre che siano stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative sul piano nazionale), e che, ferma restando la durata massima complessiva di 12 mesi, tale contratto può essere prorogato.
Un’altra novità consiste nella soppressione dell’obbligo, a carico del datore di lavoro, di comunicare al centro per l’impiego territorialmente competente, entro il termine inizialmente fissato per la conclusione del rapporto di lavoro, la prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro.
Viene poi ridotto il termine di sospensione obbligatoria che deve passare tra successivi contratti a termine (tale termine scende 60 a 10 giorni per contratti di durata fino a 6 mesi e da 90 a 20 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi).
Infine, viene precisata l’esclusione dalla disciplina generale dei contratto a termine (di cui al d.lgs. n. 368/2001) dei contratti a termine stipulati dai lavoratori in mobilità.

Distacco

La riforma precisa che se il distacco viene concluso tra aziende che hanno sottoscritto un contratto di rete di impresa, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete.

Lavoro intermittente
Viene modificata la disciplina del lavoro intermittente, introducendo un limite di 400 giornate di lavoro effettivo nell’arco di 3 anni solari, riferito a ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro. Una volta superato tale limite, rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Restano esclusi da tale limite i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.
Inoltre, si proroga al 1° gennaio 2014 il termine a partire dal quale cessano di produrre effetti i contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge Fornero, che non siano compatibili con le modifiche introdotte dalla stessa.


Lavoro a progetto

Si precisa che il rapporto non può essere utilizzato per svolgere “compiti meramente esecutivi e ripetitivi”. Rispetto al medesimo contratto, si prevede poi prosecuzione automatica in caso di proroga dell’attività di ricerca scientifica, e si chiarisce che la forma scritta è sempre richiesta per gli elementi contrattuali obbligatori.
Con riferimento alle attività realizzate dai call-center “outbound”, si prevede che l’espressione ”vendita diretta di beni e di servizi” include sia le attività di vendita diretta di beni, sia le attività di servizi.

Lavoro accessorio
In tema di lavoro accessorio; si amplia l’ambito applicativo dell’istituto, escludendo che le prestazioni debbano avere “natura meramente occasionale”, viene eliminata la previsione che, nell’àmbito dell’impresa familiare, prevedeva l’applicazione della normale disciplina contributiva del lavoro subordinato e, infine, si assegna al Ministro del lavoro la facoltà di stabilire, con decreto, specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari, in considerazione di specifiche categorie di lavoratori.

Tentativo di conciliazione
La riforma modifica la disciplina del tentativo obbligatorio di conciliazione, escludendo dall’àmbito di applicazione di tale procedura i casi di licenziamento per il superamento del periodo di comporto, i licenziamenti conseguenti a cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro (in attuazione delle c.d. clausole sociali) e le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Associazione in partecipazione
Si integra l’articolo 2549 del codice civile, al fine di escludere la sanzione per gli associati nell’ambito di imprese mutualistiche individuati mediante elezione dell’assemblea (il cui contratto sia comunque certificato), nonché i rapporti tra produttori e artisti, interpreti ed esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni (sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento).
Inoltre, si introduce una sanatoria per chi assume ex associati in partecipazione, previa stipula di un accordo sindacale, pagamento di un contributo straordinario e firma di una conciliazione tombale col lavoratore.


Incentivi

La riforma introduce un incentivo in favore di chi assume giovani fino a 29 anni, e una misura per i datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscano dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI), pari al cinquanta per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

Dimissioni
Viene estesa ai lavoratori e alle lavoratrici con contratto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ovvero con contratti di associazione in partecipazione, la procedura di convalida delle dimissioni introdotta dalla legge n. 92/2012.

Stato di disoccupazione
Si prevede il mantenimento dello stato di disoccupazione per i soggetti che svolgono un’attività lavorativa con un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, e per i soggetti che svolgono i lavori socialmente utili.

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