Distacco più facile nei “contratti di rete”

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La legge di conversione del decreto lavoro, il 76/2013, ha introdotto una norma finalizzata ad incentivare l’utilizzo del distacco tra aziende che hanno sottoscritto un “contratto di rete di impresa”: l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete.
Per comprendere la portata dell’innovazione bisogna ricordare che, secondo la disciplina generale dell’istituto, contenuta nell’articolo 30 del Dlgs 276/2003 un’azienda può decidere di inviare un dipendente a lavorare presso un’impresa esterna, in regime di distacco, solo se sono presenti alcuni requisiti specifici: il distacco deve avere carattere temporaneo e deve rispondere a un interesse dell’azienda che lo dispone. In presenza di questi requisiti (cui si aggiunge il consenso del lavoratore, se il distacco presuppone un cambio di mansioni), l’azienda può legittimamente spostare un dipendente presso un terzo.
Questa normativa trova difficoltà applicative in casi dove, pur non essendoci lo scopo di realizzare un prestito illecito di manodopera oppure di aggirare le norme sul lavoro, è difficile identificare il confine tra interesse dell’azienda originaria e interessa di quella che riceve il lavoratore.
Uno di questi casi problematici riguarda proprio le imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa, in base al decreto legge 5/2009.
Il contratto di rete è un documento, stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ed iscritto nel registro delle imprese, che persegue lo scopo di accrescere la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle imprese che lo sottoscrivono. Il contratto definisce alcune forme di collaborazione (per esempio, scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica) oppure l’esercizio in comune di una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.
La legge di conversione del Dl non si limita a agevolare il distacco di personale tra imprese firmatarie del contratto di rete, ma ammettere un istituto fino ad oggi sostanzialmente sconosciuto al diritto positivo, la “codatorialità”: con questa nozione si fa riferimento alla titolarità congiunta in capo a due soggetti diversi del rapporto di lavoro. Le regole con cui, in concreto, questa facoltà potrà essere esercitata dovranno essere definite dal contratto di rete.

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