Sono state finalmente pubblicate le motivazioni della sentenza (CLICCA QUI PER SCARICARE) con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori.
Si legge nella pronuncia che la norma entra in conflitto con i precetti di cui agli artt. 2, 3 e 39 Cost. e finisce per agire come una forma impropria di sanzione del dissenso.
La violazione dell’articolo 3 si verifica sia per l’irragionevolezza intrinseca di quel criterio, sia per la disparità di trattamento che è suscettibile di ingenerare tra sindacati.
La violazione dell’art. 2, invece, si verifica nel momento in cui alcuni sindacati sarebbero privilegiati o discriminati sulla base non già del rapporto con i lavoratori, bensì del rapporto con l’azienda, per il rilievo attribuito al fatto di aver firmato un contratto.
Infine, la violazione dell’articolo 39 si verifica nel momento in cui la norma, prevedendo la stipulazione del contratto collettivo quale unica premessa per il conseguimento dei diritti sindacali, condiziona il beneficio esclusivamente ad un atteggiamento consonante con l’impresa; in questo modo, emerge un contrasto netto, secondo la Corte, con ii valori del pluralismo e della libertà di azione della organizzazione sindacale.
Per tutti questi motivi, la sentenza dichiara l’illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda.