Call center e lavoro a progetto: ennesima, inutile circolare del Ministero

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Con circolare n. 37 del 12 luglio scorso, il Ministero del lavoro è tornato a fornire la propria interpretazione della norma – contenuta nella legge n. 134/2012, il c.d. decreto sviluppo della scorsa estate – che ha attenuato, per il settore dei call center, la portata di alcune norme contenute nella riforma Fornero e nella legge Biagi in materia di lavoro a progetto. Tale norma, come noto, ha creato molti grattacapi agli interpreti, a causa di una formulazione incerta e, in alcuni passaggi, contraddittoria, tanto che il Ministero ha dovuto diramare lo scorso anno una lunga circolare interpretativa (la n. 29/2012). La circolare appena pubblicata ritorna su alcuni aspetti di tale disciplina e, in particolare, affronta la questione più importante: in cosa si concretizza la previsione che esclude, per i servizi resi dai call center in regime di outbound, l’applicabilità delle norme contenute nella legge Biagi e modificate dalla legge Fornero. A tale riguardo, il Ministero spiega che l’esclusione si concretizza nell’inapplicabilità, per i predetti servizi, delle norme che impongono il collegamento del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ad uno specifico progetto. In secondo luogo, l’interpello affronta il tema delle attività che possono rientrare nell’ambito di esenzione normativa. A tale proposito, viene precisato che tra le attività dei call center che beneficiano del regime agevolato rientrano anche le attività di ricerca di mercato, statistiche e scientifiche, indipendentemente da una contestuale vendita di prodotti e servizi. Infine, l’interpello ribadisce che l’esenzione prevista dalla norma si applica solo se il contratto di collaborazione preveda il pagamento di  un corrispettivo stabilito da un contratto collettivo che regola in maniera specifica tali prestazioni. Tuttavia, osserva il Ministero, se un contratto collettivo apposito non viene definito dalle parti sociali,  è possibile applicare i minimi retributivi fissati dai contratti collettivi vigenti per quei lavoratori subordinati che svolgono mansioni affini, per competenza ed esperienza, ai compiti affidati al collaboratore. La circolare dovrà essere applicata con grande cautela dalle aziende, in quanto questo vincola solo i dipendenti del Ministero e gli organi di vigilanza, mentre non ha contenuto precettivo per il giudice; in un quadro normativo così impreciso, tale considerazione ha una valenza essenziale, in quanto è molto alto il rischio che emergano letture e interpretazioni differenti da quelle appena ricordate.

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