Lavoro a progetto e legge Fornero: una sentenza che farà discutere

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Alessandro Corvino

La Corte di Appello di Milano, con una recente sentenza (14 maggio 2013), si è pronunciata in merito alla “norma di interpretazione autentica” introdotta dalla legge Fornero (in particolare all’art. 1 comma 24 della L. 92/2012) in base alla quale l’articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 276/2003 si interpreta nel senso che “l’individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.
Anche in questo caso – come purtroppo avviene troppo spesso e sempre più spesso – il legislatore, per usare un eufemismo, non ha brillato di chiarezza. Perché, pur a fronte di una norma di interpretazione autentica – che in quanto tale dovrebbe valere anche per il passato, trattandosi non di una innovazione, bensì di una interpretazione di una disposizione già esistente – ha precisato che questa disposizione si dovrebbe applicare ai soli contratti stipulati successivamente alla entrata in vigore della legge Fornero stessa.
Un autentico corto circuito logico, che secondo la Corte di Appello andrebbe risolto secondo il seguente criterio. Nel caso di contratti a progetto sottoscritti successivamente all’entrata in vigore della legge Fornero, la mancanza del progetto determina automaticamente la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (a prescindere dall’accertamento delle effettive modalità di svolgimento del rapporto di lavoro). Viceversa, nel caso di contratti a progetto stipulati prima della legge Fornero, laddove difettino gli elementi formali e sostanziali del progetto, la presunzione deve intendersi quale relativa, dal momento che la presunzione assoluta è stata introdotta, dalla legge 92/12 appunto, solo per il futuro: al datore di lavoro deve quindi essere concessa la possibilità di fornire in giudizio la prova della natura effettivamente autonoma del rapporto.
La sentenza farà senz’altro discutere.
Anche perché proviene dalla magistratura del lavoro milanese che, già prima della entrata in vigore della legge Fornero ed a presindere da questa legge, era ed è granitica nel ritenere la presunzione di cui all’articolo 69 della legge Biagi come assoluta.
Tant’è. Il dibattito si riaccende, in attesa – magari – di un qualche orientamento della Corte di Cassazione. Sempre che non giunga, prima o poi, la scure della Corte Costituzionale che dica, ad esempio, che l’articolo 69 del decreto legislativo 276 – in base al quale, secondo l’intepretazione che propende per la tesi della presunzione assoluta, un rapporto di lavoro, che pur si svolga senza alcun assoggettamento del lavoratore alle direttive ed al potere disciplinare del datore, si deve considerare di natura subordinata per un difetto formale dell’accordo (mancata individuazione del progetto) – sia in contrasto con la Costituzione.

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