Lavoro a progetto, arriva la convalida delle dimissioni. Evviva la burocrazia

Posted by

La procedura convalida delle dimissioni introdotta dalla legge Fornero amplia il proprio raggio d’azione, e si estende anche ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ed ai contratti di associazione in partecipazione. Questo il senso della norma, contenuta nel Decreto legge sul lavoro approvato ieri dal Governo, che estende a queste forme contrattuali la procedura introdotta dalla legge n. 92/2012 per contrastare il fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco. Si tratta di una procedura che, seppure animata da finalità importanti, ha destato più di qualche perplessità, in quanto ha ulteriormente aumentato il carico burocratico e gestionale, già molto pesante, che si accompagna al lavoro subordinato. Con la scelta odierna, il Governo decide di mettere in secondo piano queste perplessità. La nuova norma rende obbligatorio il rispetto della particolare procedura contenuta nell’art. 4, commi da 16 a 2, della legge Fornero agli atti di recesso e alle risoluzioni consensuali dei collaboratori coordinati e degli associati in partecipazione. Ogni volta che questi lavoratori decideranno di recedere dal proprio rapporto di collaborazione, l’efficacia degli atti di recesso sarà sospesa sino alla convalida presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l’impiego territorialmente competenti, ovvero presso le medesime sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
La procedura di convalida potrà essere sostituita, alternativamente, dalla sottoscrizione di un’apposita dichiarazione, da parte del collaboratore interessato, da apporsi in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto che il committente è obbligata ad inviare al Centro per l’impiego entro cinque giorni.
Il committente (o l’associante) dovrà trasmettere ai collaboratori la comunicazione contenente l’invito alla procedura di convalida tramite la Direzione territoriale del lavoro, il Centro per l’impiego, competenti per territorio o la struttura individuata dalla contrattazione collettiva di categoria.
A pena di decadenza, la comunicazione dovrà avvenire nel termine di 30 giorni dalla data del recesso (oppure della risoluzione consensuale, soggetta alla stessa disciplina). Gli atti di recesso si intenderanno privi di effetto se la procedura non sarà attivata oltre il termine prescritto.
Infine, si estende anche a questi rapporti la regola che consente di revocare il recesso e le risoluzioni consensuali entro il termine di 7 giorni dalla ricezione dell’invito formulato dal datore di lavoro.
Da notare che il Decreto legge precisa che la procedura di convalida delle dimissioni si applica ai rapporti autonomi “in quanto compatibile”: con questa frase, come al solito, si scarica sugli interpreti il compito di coordinare e interpretare gli aspetti più critici della normativa.

Rispondi