Poche novità sulla causale del contratto a termine, nonostante da mesi fosse in discussione la possibile riforma di questo aspetto. Con la nozione di causale, si fa riferimento all’obbligo di indicare nel contratto quali sono le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che rendono necessaria l’apposizione del termine. Questo adempimento si è trasformato nel tempo in una trappola per le aziende, in quanto non è ben chiara la forma che deve essere utilizzata per evitare sanzioni pesanti (la trasformazione a tempo indeterminato). La legge Fornero, preso atto del problema, ha provato a dare una risposta, seppure timida, esonerando le imprese dall’obbligo di indicare la causale, ma solo per i primi contratti di lavoro, ed entro condizioni abbastanza rigide (durata massima del contratto di 12 mesi, divieto di proroghe); in alternativa, era previsto un complicato meccanismo di esenzione da parte dei contratti collettivi, che potevano intervenire solo in alcuni casi, molto complessi da individuale.
Il decreto legge sul lavoro non modifica il regime ordinario introdotto dalla Fornero, ma amplia lo spazio di intervento delle parti sociali. Viene infatti riscritto integralmente l’articolo 1, comma 1 bis del decreto legislativo n. 3678/2001, stabilendo che la causale non deve essere indicata in due diverse situazioni. La prima ipotesi, quella introdotta dalla legge Fornero, sussiste per il primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. L’esenzione – con una formulazione più chiara di quella contenuta nella legge n. 92/2012 – viene estesa anche ai contratti di lavoro stipulati per eseguire una missione nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato.
La seconda ipotesi, che costituisce una novità rilevante, riguarda tutti i casi individuati dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con questa norma, il legislatore consegna alla contrattazione collettiva – anche di secondo livello – un’ampia delega ad estendere i casi nei quali non è richiesta la causale. Il sistema nel suo insieme resta molto complesso da gestire ed applicare, ma comunque si aprono degli spazi di flessibilità regolata.