Cambia ancora il lavoro intermittente. Frenesia legislativa

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Cambia nuovamente la disciplina del lavoro intermittente, fattispecie contrattuale colpita da una continua ed inarrestabile frenesia legislativa (non si contano più gli interventi legislativi approvati negli ultimi anni). Secondo il Decreto Legge appena varato dal Governo, il lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro, da calcolarsi nell’arco di tre anni solari.
Questo limite ha la finalità di evitare un utilizzo stabile di un contratto che, per sua natura, dovrebbe servire a coprire solo fabbisogni episodici. La scelta di usare un limite oggettivo – il numero massimo di giornate – per attuare la finalità va salutata con favore, in quanto il rispetto di un limite numerico è molto più semplice rispetto a nozioni soggettive. La nuova normativa stabilisce anche la sanzione applicabile in caso di superamento del periodo di utilizzo massimo: il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. La norma non dice se il limite delle quattrocento giornate sia applicabile anche se il lavoratore presta la propria attività presso aziende diverse; questa opzione sembra doversi scartare, in quanto ciascun datore di lavoro non può essere costretto a verificare la storia lavorativa pregressa del lavoratore. Tuttavia, per evitare ogni dubbio, un chiarimento normativo in sede di conversione del decreto sarebbe comunque opportuno. Sarà importante anche chiarire la data da cui decorre l’obbligo di computo delle giornate; dal decreto sembra che debbano rientrare nel computo solo le giornate di effettivo lavoro prestate successivamente all’entrata in vigore della norma.
La nuova normativa si occupa anche delle sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi di comunicazione introdotti dalla legge Fornero.
Come noto, la riforma dello scorso anno aveva introdotto l’obbligo – molto contestato – di effettuare la comunicazione di assunzione prima dell’inizio di ciascuna prestazione lavorativa (o di un ciclo integrato di prestazioni), prevedendo l’applicazione di una sanzione amministrativa di importo variabile da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore, per i datori di lavoro che omettono la comunicazione.
Il Decreto Giovannini stabilisce che tale sanzioni non si applicano quando dagli adempimenti di carattere contributivo assolti dall’impresa, si evidenzia la volontà di non occultare la prestazione di lavoro. In altri termini, se l’azienda è in regola con i contributi, si presume che non abbia una finalità fraudolenta e quindi non scatta la sanzione.
Infine, viene prorogata l’entrata in vigore delle nuove regole introdotte dalla legge Fornero per l’utilizzo del lavoro intermittente. La legge 92/2012 prevedeva, infatti, che i contratti già in corso alla data dell’entrata in vigore della riforma (il 18 luglio 2012) avrebbero mantenuto efficacia per un anno, quindi fino al 18 luglio del 2013. Il Decreto Giovannini sposta questo termine al 1° gennaio 2014.

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