Alessia Augelletta ci regala una bella sintesi delle novità più recenti in materia di lavoro. Buona lettura!
Le principali novità della Riforma Letta
Incentivi (artt. 1- 3 -7)
Tra le misure volte a promuovere l’occupazione sono stati istituiti in via sperimentale incentivi:
a) per i datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni purché:
-siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
-siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
-vivano soli con una o più persone a carico;
-l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto (calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all’assunzione).
I requisiti sono alternativi (ne basta uno).
L’incentivo viene concesso per un periodo massimo di 18 mesi, la sua misura è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, fino ad un tetto massimo di seicentocinquanta euro mensili per lavoratore.
b)per i datori di lavoro che trasformano a tempo indeterminato rapporti a tempo determinato con giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni purché, oltre a tutti i requisiti elencati sopra:
– sia assunto, successivamente, altro lavoratore (senza necessità dei requisiti soggettivi di cui sopra).
L’incentivo viene concesso per un periodo massimo di 12 mesi, entro i limiti di seicentocinquanta euro mensili per lavoratore.
c) per finanziare iniziative imprenditoriali e borse di tirocinio nelle regioni del Mezzogiorno a favore dell’occupazione giovanile.
d) per i datori che assumono a tempo pieno e a tempo indeterminato lavoratori che fruiscono dell’Aspi. L’incentivo è pari al 50% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, purché il lavoratore assunto non sia stato licenziato, nei sei mesi precedenti, da parte di un’impresa che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari coincidenti con quelli dell’impresa che assume.
Apprendistato (art. 2)
Entro il 30 settembre 2013 la Conferenza Stato-Regioni dovrebbe elaborare le linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante.
Le linee guida dovrebbero prevede che il piano formativo individuale è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, che la registrazione della formazione è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino, e che, in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della regione ove l’impresa ha la propria sede legale.
Tirocini (art. 2)
Sono stati stanziati fondi al fine di promuovere attività di tirocinio da parte di studenti iscritti a:
a) corsi di laurea nell’ a. a. 2013-2014, presso università statali, per tirocini della durata minima di tre mesi attivati presso enti pubblici o privati.
Le risorse disponibili, nella misura di 200 euro mensili a studente, pari al 50% del rimborso spese dovuto (la restante parte è a carico del soggetto ospitante) è erogato sulla base di una graduatoria ispirata a criteri di premialità.
b) alla quarta classe di istituti tecnici e professionali in orario extracurriculare.
Garanzia per i Giovani (art. 5)
E’ stata istituita presso il Ministero del lavoro un’apposita struttura di lavoro in vista dell’avvio, a partire dal 1° gennaio 2014, della cosiddetta “Garanzia per i Giovani” (Youth Guarantee). La struttura opera in via sperimentale e cesserà comunque al 31 dicembre 2015.
Lavoro intermittente (art. 7)
E’ stato introdotto un tetto massimo di utilizzo e cioè 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari. In caso di superamento di detto tetto è prevista la sanzione della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Lavoro a progetto (art. 7)
E’ stato chiarito che non può essere utilizzato per compiti “esecutivi e ripetitivi” e non, come precedentemente previsto, “esecutivi o ripetitivi”.
È estesa anche ai lavoratori a progetto la disciplina relativa alle c.d. “dimissioni in bianco”.
Contratto a termine e somministrazione (art. 7)
Possibile estendere l’acausalità mediante accordo collettivo.
Eliminato il divieto di proroga del contralto acausale.
Licenziamenti (art. 7)
La procedura di conciliazione avanti alla Dtl non è prevista nel caso di:
– licenziamento per superamento del periodo di comporto;
– licenziamento in seguito a cambio appalto;
– nel settore edile, per completamento dell’attività o chiusura del cantiere.
Banca dati (art. 8)
È stata istituita una nuova Banca Dati che conterrà informazioni sui soggetti da inserire nel mercato del lavoro e le opportunità di impiego.
Le principali novità del Decreto “del Fare” (D.l. n. 69/2013)
Novità in materia di regolarità contributiva: acquisizione e validità del Durc (Documento Unico sulla regolarità contributiva (art. 31)
Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il DURC deve essere acquisito d’ufficio dall’Ente appaltante per:
a) la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa alla mancata commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
b) per l’aggiudicazione del contratto;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli stati d’avanzamento lavori e/o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il rilascio dei certificati di collaudo, di regolare esecuzione, e di verifica di conformità, nonché per l’attestazione di regolare esecuzione ed il pagamento del saldo finale.
Altra novità introdotta è il termine di durata di validità del DURC: centottanta giorni dalla data di emissione.
Infine, in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento, gli Enti preposti al rilascio, prima dell’emissione del DURC irregolare o dell’annullamento del documento già rilasciato, dovranno invitare l’interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro delegato, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.
Novità in materia di sicurezza negli appalti: Duvri (Documento Unico di valutazione dei rischi) (art. 32)
In caso di appalto per l’esecuzione di attività a basso rischio infortunistico, non è più obbligatorio il Documento Unico di Valutazione dei rischi. Il documento però dovrà essere sostituito dall’identificazione di un incaricato dell’appaltatore (il cui nominativo deve essere indicato nel contratto di appalto o di opera), in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere alla cooperazione e coordinamento con l’appaltante in materia di sicurezza del lavoro.
Inoltre, l’obbligo del DUVRI non si applica più in caso di appalti (esclusi quelli che comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari) per lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai dieci uomini-giorno (per ‘uomini-giorno’ si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori).
Abolizione della visita medica di idoneità per apprendisti e minori (art. 42)
L’art. 42 D.L. n. 69/2013 (c.d. Decreto del Fare), al comma 1 lett. b), ha stabilito che non è più necessario il certificato medico di idoneità per l’assunzione degli apprendisti e dei minori.
Restano, tuttavia, fermi gli obblighi di certificazione sanitaria previsti dal T.U. Sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008) per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e per le lavorazioni a rischio.
La solidarietà nei confronti del subappaltatore non riguarda più l’Iva (art. 50)
Prima di provvedere al saldo di eventuali fatture in regime di appalto o subappalto, occorre, come sempre, che l’azienda verifichi la correttezza contributiva, retributiva e fiscale dell’azienda a cui ha affidato il lavoro in appalto o subappalto, se non vuole incorrere nella responsabilità solidale con quest’ultima.
Peraltro, a decorrere dal 22-06-2013, data di entrata in vigore del DL. 69/2013, la solidarietà non riguarderà più l’imposta sul valore aggiunto.