Lavoro: le notizie della settimana

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Alessia Augelletta cura consueta rassegna settimanale delle principali novità in materia di lavoro.

GIURISPRUDENZA

Corte Costituzionale n. 116 del 05-06-2013: Il contributo di perequazione sulle pensioni previdenziali obbligatorie, superiori nell’importo a determinati limiti, è incostituzionale.

Con sentenza n. 116 del 05-06-2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il contributo di perequazione previsto dall’art. 18 comma 22 bis del D.L. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011.
La norma abrogata prevedeva che dall’agosto 2011 al 31 dicembre 2014 le pensioni di previdenza obbligatoria, che superassero i 90 mila euro lordi annui, fossero assoggettate ad un contributo di perequazione del 5% della parte eccedente l’importo fino a 150 mila euro, del 10% per la parte eccedente 150 mila euro e del 15% per la parte eccedente 200 mila euro.
La Corte, premesso che la norma ha carattere tributario, l’ha ritenuta in contrasto con gli artt. 3 e 5 della Costituzione, perché “a fronte di un analogo fondamento impositivo dettato dalla necessità di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, il legislatore ha scelto di trattare diversamente i redditi dei titolari di trattamenti pensionistici: il contributo di solidarietà si applica su soglie inferiori e con aliquote superiori, mentre per tutti gli altri cittadini la misura è applicata ai redditi oltre 300 mila euro lordi annui con un’aliquota del 3%”.

Cassazione n. 13918 del 03-06-2013: Il licenziamento del dirigente è illegittimo quando è determinato dal solo intento di liberarsene

La Cassazione, con sentenza n. 13918 del 03-06-2013, afferma che “E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che ove vengano dedotte esigenze di riassetto organizzativo finalizzato ad una più economica gestione dell’azienda – la cui scelta imprenditoriale è insindacabile nei suoi profili di congruità e opportunità – può considerarsi licenziamento ingiustificato del dirigente, cui la contrattazione collettiva collega il diritto all’indennità supplementare in ipotesi non definite dai principi di correttezza e buona fede, solo quello non sorretto da alcun motivo (e che, quindi, sia meramente arbitrario) ovvero sorretto da un motivo che si dimostri pretestuoso e quindi non corrispondente alla realtà, di talché la sua ragione debba essere rinvenuta unicamente nell’intento di liberarsi della persona del dirigente e non in quello di perseguire il legittimo esercizio del potere riservato all’imprenditore”.

Cassazione n. 13580 del 30-05-2013: Obblighi assicurativi dei componenti dell’impresa familiare

La Cassazione, con sentenza n. 13580 del 30-05-2013, ha stabilito che i singoli componenti dell’impresa familiare sono sottoposti agli obblighi assicurativi solo allorché l’attività spiegata nell’azienda sia continua e non occasionale e sia funzionalizzata all’accrescimento della produttività e degli utili dell’impresa stessa. Al contrario non è sufficiente la qualificazione data nell’atto notarile al rapporto instaurato tra i componenti della famiglia ovvero attraverso la dichiarazione dei redditi del titolare dell’impresa.

CIRCOLARI

Ministero del Lavoro: Circolare n. 10356 del 10-06-2013. Corsi di formazione e di aggiornamento in materia di salute e prevenzione previsti per i lavoratori sospesi dall’attività lavorativa.

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che il lavoratore, sospeso dall’attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, decade dal trattamento qualora rifiuti di partecipare o non frequenti regolarmente:
1) i corsi di formazione previsti dall’art. 37 comma 4, lett. b) e c), del D. Lgs. 81/2008;
2) i corsi di aggiornamento quinquennali previsti dall’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 21-12-2011.
Non possono, invece, essere effettuati i corsi relativi alla formazione di cui all’art. 37 comma 4, lett. a), ossia la formazione e l’addestramento specifico da effettuare in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione, qualora si tratti di somministrazione di lavoro.

Ministero del Lavoro : Circolare n. 10478 del 10-06-2013. Indicazioni operative per il personale ispettivo in relazione al lavoro occasionale dei collaboratori familiari nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio

La circolare ha per oggetto le prestazioni di natura occasionale rese dai familiari di imprenditori del settore dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio.
In essa si afferma che “la collaborazione prestata all’interno di un contesto familiare viene resa in virtù di una obbligazione di natura “morale”…. che non prevede la corresponsione di alcun compenso”. Tale affermazione se aveva, forse, un senso prima dell’entrata in vigore nel 1975 dell’art. 230 bis del codice civile non lo ha ora anche in considerazione del mutato contesto sociale e del citato articolo del codice civile, che ha eliminato, se non del tutto abolito, il concetto di gratuità nell’ambito dell’impresa familiare.
L’altra affermazione contenuta nella circolare, pienamente condivisibile, è che si debba tener conto dell’occasionalità della prestazione, al fine di escludere l’obbligo contributivo.
Tale indirizzo trova, oltretutto, un preciso riferimento normativo nell’art. 21 comma 6 ter D.l. n. 269/2003 per il settore artigianale, nell’art. 74 D. Lgs. n. 276/2003 per il settore dell’agricoltura e nell’art. 29 L. n. 160/1975 per quello del commercio.
Non è, peraltro, condivisibile ancorare il concetto di occasionalità a quello della quantificazione in 720 ore all’anno dell’impegno lavorativo del collaboratore familiare, tanto più se, nella circolare si legge che “il mancato rispetto delle predette istruzioni può rilevare anche sotto il profilo disciplinare e sulla valutazione del comportamento organizzativo del personale dirigenziale in forza di eventuali segnalazioni che verranno trasmesse alla competente Direzione generale di questo Ministero”.

INPS: Messaggio n. 8820 del 30-05-2013. Modalità per ottenere l’incentivo per la creazione di rapporti stabili o di lunga durata

L’INPS, con messaggio n. 8820 del 30-05-2013, in riferimento al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 05-10-2012, indica le modalità di fruizione dell’incentivo straordinario per la creazione di rapporti stabili o di lunga durata, in favore di uomini under 30 e di donne di qualunque età, da parte dei datori autorizzati a tale incentivo.

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