Il Tribunale di Reggio Emilia, con una sentenza del 10 giugno scorso, che ha dichiarato decaduto dall’azione un dipendente, a causa delle modalità irrituali con le quali questo ha promosso l’azione contro il licenziamento intimato nei sui confronti. Il dipendente, a seguito di ripetute assenze dal lavoro, era stato licenziato per giusta causa, ed aveva chiesto lo svolgimento di un tentativo facoltativo di conciliazione avanti alla DTL, senza impugnare in maniera autonoma il recesso.
Il Giudice ha messo in luce che il collegato lavoro ha rivisto il sistema di impugnazione dei licenziamenti, creando dei momenti separati e distinti del percorso che si conclude con la controversia giudiziale. Il primo momento ruota intorno all’invio dell’impugnazione stragiudiziale, entro 60 giorni dal licenziamento. Il secondo momento inizia con il deposito del ricorso nella cancelleria del Giudice ovvero la comunicazione a controparte della richiesta di tentativo di conciliazione entro 180 giorni (post riforma Fornero); un (eventuale) terzo passaggio (a pena decadenza) consiste nel deposito del ricorso nella cancelleria del Giudice entro 60 giorni, nel caso di rifiuto o mancato accordo presso la Direzione territoriale del lavoro.
Il giudice, rilevate queste differenze di struttura, osserva che l’impugnativa stragiudiziale non può considerarsi inviata mediante la semplice richiesta di fissazione della conciliazione davanti alla DTL, in quanto i due atti assolvono funzioni diverse.
La sentenza esamina anche un altro profilo, relativo al termine entro il quale deve essere depositato il ricorso giudiziale. A tale riguardo, ricorda il giudice che, in presenza di una richiesta di conciliazione, se la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.