Rappresentanza sindacale: finalmente la svolta nelle relazioni industriali?

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Marco Proietti

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E’ stato siglato il 31 maggio u.s., dal presidente di Confindustria Squinzi e dai segretari di CGIL, CISL e UIL, il nuovo accordo interconfederale che stabilisce le nuove regole per la misurazione della rappresentatività delle OO. SS. e da cui discendono una serie di conseguenza tra cui, forse la più importante, l’efficacia ed esigibilità dei c.c.n.l. sottoscritti.

L’accordo è chiaramente un punto di arrivo importante dopo le vicende Pomigliano, Mirafiori e, più in generale, dopo il profondo cambiamento impresso dalle vicende che hanno visto coinvolta e protagonista la FIAT; è un processo ancora lunga, va detto, ma che si inserisce a pieno titolo su quella lunghissima scia di valutazioni e congetture che ruotano attorno alla mancata attuazione dell’art. 39 della Costituzione ed all’efficacia erga omnes dei contratti collettivi.

In breve, il protocollo d’intesa stabilisce:

a) il “peso” di ogni organizzazione sindacale viene determinato incrociando le deleghe dei lavoratori (calcolate direttamente tramite le trattenute in busta paga) ed i voti raccolti dalle OO. SS. nelle elezioni delle RSU, secondo uno schema molto simile a quello utilizzato nel pubblico impiego;

b) il numero degli iscritti ed i voti espressi nelle elezioni per le RSU (elette con metodo proporzionale) peseranno ciascuno al 50% e sarà compito del CNEL la certificazione degli stessi voti;

c) le sigle sindacali che raggiungano il 5% della rappresentanza – calcolata come media tra gli iscritti ed i voti certificati – saranno ammessi al tavolo per le trattative dei vari contratti collettivi;

d) il c.c.n.l. è efficacie ed esigibile per le parti solo quando è stato sottoscritto dal 50% +1 delle organizzazioni sindacali che hanno partecipato alla trattativa secondo le modalità di calcolo di cui al precedente punto c).

Siamo evidentemente ad un punto di svolta. Nuove regole, chiare e incontrovertibili, che permetteranno una più lucida trattazione dei contratti collettivi e la effettiva applicazioni degli stessi; l’accordo siglato eviterà, o almeno si tenterà di evitare, un nuovo casus sulla scia di quanto accaduto con la Fiom e permetterà l’inizio di una nuova stagione delle relazioni industriali: la votazione dei contratti avviene maggioranza, secondo i criteri visti sopra, e non sarà possibile avere trattative separate.

 

La trattativa per un contratto collettivo, infatti, è ed accessibile solo a quelle sigle sindacali che raggiungeranno la quota del 5% stabilita dal protocollo d’intesa.

 

One comment

  1. Si tratta sicuramente di una svolta epocale che tuttavia pone alcuni problemi che sottopongo alla vostra riflessione:
    1. Se le trattenute in busta paga sono un fattore essenziale per misurare la rappresentanza deve essere reintrodotto l’obbligo di effettuare la trattenuta nei confronti delle OOSS non firmatarie di contratto (obbligo abolito dal referendum radicale qualche anno fa).
    2. Nel settore edile le Casse Edili devono rendesi disponibili ad effettuare le trattenute anche nei confronti delle OOSS non costituenti la Cassa Edile o, in alternativa, tale incombenza deve ricadere sull’impresa.
    3. Occorre trovare un modo per “certificare” le iscrizioni brevi manu che sono un fenomeno non irrilevante nei settori polverizzati come il terziario.
    Comunque una svolta epocale.
    Luca Malcotti

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