Legittime le norme che legano ammortizzatori sociali e bilateralità

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Secondo la Corte Costituzionale (sent. 22 maggio 2013, n. 108) non è contraria alla Costituzione la norma (art. 19, comma 1, lettera c), del decreto-legge 2 n. 185/2008) che riconosce il diritto a godere di un trattamento pari all’indennità ordinaria di disoccupazione per un periodo massimo di 90 giorni a favore dei lavoratori assunti con la qualifica di apprendista in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento. La disposizione, tuttavia, condiziona l’erogazione di tale indennità ad un intervento integrativo, pari alla misura almeno del venti per cento dell’indennità stessa, a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva.
Il Tribunale di Lucca ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non consente di ricevere il trattamento agli apprendisti operanti in settori dove non esiste alcun ente bilaterale.
La Consulta esclude la sussistenza di qualsiasi profilo di illegittimità costituzionale della norma, in quanto questa ha la natura di incentivo del sistema della bilateralità piuttosto che di provvidenza direttamente attribuita ai lavoratori.
La natura incentivante della norma, unita al suo carattere sperimentale, consente di escludere qualsiasi profilo discriminatorio, in quanto questa non introduce stabilmente un incondizionato diritto soggettivo in capo ai lavoratori. Il problema non sussiste anche perché, conclude la Corte, il legislatore ha disposto che, in caso di mancato intervento degli enti bilaterali, i lavoratori (inclusi gli apprendisti) accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente e possono, dunque, usufruire di tali misure. Nel complesso, una sentenza del genere potrà incentivare l’adozione le norme di sostegno alla bilateralità, già molto utilizzate nell’ultimo decennio; sarà tuttavia opportuno tenere presenti i paletti che fissa la Consulta, per evitare di applicare male la decisione.

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