Somministrazione di lavoro e valutazione rischi

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Filippo Chiappi

L’articolo 20, comma 5 , lettera c), D.Lgs. n. 276/2003 recita come il contratto di somministrazione di lavoro sia vietato per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 626/1994, e successive modifiche. Dunque, ciò che per la legge è vietato è lo stesso contratto, nell’ipotesi che uno dei due contraenti, vale a dire l’utilizzatore, non abbia effettuato la valutazione dei rischi.

In altre parole, sebbene il comportamento principale richiesto dalla norma di legge sia configurabile in capo ad uno solo dei contraenti, cioè all’utilizzatore, il comportamento illecitamente omissivo di quel contraente comporta anche il divieto per l’altro contraente, cioè per il somministratore, di stipulare il contratto di somministrazione di lavoro.
Pertanto, il somministratore che sottoscrive il contratto deve usare la normale diligenza richiesta ad un operatore professionale specificamente autorizzato dalla pubblica autorità all’esercizio della propria attività, ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003.
Al riguardo, si ritiene che il comportamento diligente richiesto dalla norma ai fini dell’esenzione da colpa possa essere quello della verifica dell’effettivo adempimento, da parte dell’altro contraente, della valutazione dei rischi ai sensi della normativa vigente, quanto meno per presa visione del relativo documento, che ne attesta l’effettiva esecuzione, ovvero, della autocertificazione da parte del legale rappresentante dell’utilizzatore, limitatamente ai casi in cui la stessa legge prevede che la valutazione dei rischi da parte dell’utilizzatore avvenga con tale modalità di autocertificazione.
Spesso, per praticità operativa, le Agenzie per il Lavoro soddisfano tale esigenza attraverso la debita compilazione e sottoscrizione di propri modelli interni, rispondenti a requisiti di “qualità”, da parte dell’utilizzatore interessato .
Si ricorda che sino al 31 maggio 2013 le micro imprese che occupano fino a 10 lavoratori effettueranno la valutazione dei rischi potendo ancora autocertificare, in luogo del D.v.r., l’avvenuta effettuazione della “Valutazione” stessa.
Ne consegue che a far data dal 1° giugno 2013 verrà meno la possibilità, per tale tipologia di aziende, di autocertificare l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi.
Sarà necessario, quindi, che le aziende che fino ad oggi si siano avvalse della facoltà di “auto dichiarare” la “Valutazione”, si muniscano di un vero e proprio documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) secondo procedure standardizzate previste da un decreto del novembre 2012.
Sarà opportuno porre attenzione, anche in ambito della somministrazione di lavoro, al nuovo assetto normativo, procedurale e documentale.

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