Le notizie della settimana

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Alessia Augelletta sintetizza le notizie più importanti in materia di lavoro della settimana appena trascorsa. Buon fine settimana!

CIRCOLARI

INPS: Circolare n. 77 del 13/05/2013 – Estensione del diritto all’indennità giornaliera di malattia e all’indennità per congedo parentale ai lavoratori iscritti alla Gestione separata

L’Inps con Circolare n. 77 del 13 maggio 2013 ha fornito indirizzi e istruzioni operative in merito all’indennità di malattia e congedo parentale per i lavoratori iscritti alla gestione separata.
Tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 335/1995, non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione, hanno diritto all’indennità di malattia e a quella per congedo parentale.
La tutela della indennità di malattia è esclusa per gli eventi di durata inferiore a 4 giorni e nel caso non risultino accreditati contributi per almeno 3 mensilità nei 12 mesi precedenti l’evento di malattia.
Il contributo mensile utile per ottenere l’indennità è pari a 354,75 euro.
L’onere contributivo per i lavoratori parasubordinati è a carico del committente o dell’associante, i quali possono rivalersi nei confronti del collaboratore o dell’associato rispettivamente nella misura di un terzo e del 45%.
Per i lavoratori libero professionisti l’onere contributivo è interamente a loro carico.
Il diritto di trattamento economico per congedo parentale è limitato ad un periodo di 3 mesi da fruire entro il primo anno di vita del bambino, purché risultino attribuite, nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile a titolo di congedo di maternità, almeno 3 mensilità della contribuzione dovuta alla Gestione separata e purché sussista il rapporto di lavoro al momento della fruizione del congedo.
Il trattamento economico per congedo parentale, come sopra specificato, spetta limitatamente ad un periodo di 3 mesi entro il primo anno di vita.

INPS: Circolare n. 78 del 14/05/2013 – Principio di assoggettamento all’assicurazione previdenziale prevista per l’attività prevalente

L’ Inps con Circolare n. 78 del 14-05-2013 ha fornito chiarimenti in ordine al regime applicabile ai soggetti che si trovano ad esercitare contemporaneamente un’attività da cui percepiscono redditi assoggettabili alla gestione separata e un’attività che comporta l’iscrizione alla gestione commercianti o artigiani.
La circolare cita la sentenza di Cass. 3839/12, la quale afferma: “La regola per cui ci si deve iscrivere presso l’unica gestione ove si svolge l’attività prevalente è rimasta in vigore, ma riguarda solo gli iscritti alla gestione INPS dei lavoratori autonomi ossia artigiani, commercianti e coltivatori diretti: ad es. i commercianti che svolgono anche attività di artigiano, o i coltivatori diretti che vendono i prodotti della coltivazione”.
Di conseguenza, non si deve ritenere applicabile il criterio della prevalenza per quelle attività autonome svolte in forma non imprenditoriale e che rientrano nell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui alla legge 335/95 art. 2, comma 26.
In caso di contemporaneo esercizio di due attività, l’una di natura imprenditoriale e l’altra compresa tra quelle iscrivibili alla Gestione separata, si procede alla imposizione contributiva nell’ambito di entrambe le gestioni previdenziali interessate.
Per quanto riguarda, invece, l’iscrivibilità come imprenditore nella gestione commercianti e artigiani, la circolare ribadisce il criterio dell’abitualità e professionalità dell’attività lavorativa.


GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione n. 12089 del 17-05-2013: Aggressione ad una guardia giurata: esclusa la responsabilità del datore di lavoro

La Cassazione, con sentenza n. 12089 del 17-05-2013, ha affermato che la responsabilità del datore di lavoro nei confronti di un suo dipendente può sussistere anche quando l’evento dannoso sia derivato dall’azione delittuosa di terzi.
Nel caso di specie la Corte ha, tuttavia, escluso la responsabilità del datore di lavoro per i danni subiti da una sua guardia giurata, aggredita da alcuni giovani presenti ad una festa di partito, perché non è stato dimostrato che il datore di lavoro non avesse adottato le cautele necessarie ad evitare l’evento dannoso.

Corte di Cassazione n. 11405 del 13-05-2013: Senza la forma scritta, il patto di prova nel contratto di agenzia non ha validità

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11405 del 13-05-2013, ha affermato che, in mancanza di forma scritta del contratto di agenzia e del patto di prova, il rapporto di agenzia si considera instaurato in via definitiva fin dall’inizio.

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