Il nuovo art. 18 non si applica alle controversie pre-Fornero

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Marzia Sansone

La Legge Fornero ha operato uno stravolgimento del sistema di allegazioni e prove nel processo che non è limitato ad una modifica della sanzione irrogabile ma si collega ad una molteplicità di ipotesi diverse di condotte giuridicamente rilevanti cui si connettono tutele tra loro profondamente differenti. Un sistema unico che non incide sul solo apparato sanzionatorio ma impone un approccio diverso alla qualificazione giuridica dei fatti incompatibile con una sua immediata applicazione ai processi in corso.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10550 del 7 maggio del 2013, così rigettando la dedotta applicabilità della nuova disciplina sanzionatoria dei licenziamenti sul presupposto della carenza di disposizioni transitorie.
Per la Suprema Corte, infatti, la circostanza che la Legge n. 92 del 2012 abbia introdotto distinti regimi sanzionatori in funzione della natura del licenziamento illegittimo – in luogo dell’unica sanzione prevista dall’art. 18 ante riforma – impedisce la immediata applicazione del nuovo art. 18 alle controversie già in corso al 18 luglio 2012, in quanto ciò comporterebbe valutazioni di fatto incompatibili non solo con il giudizio di legittimità ma anche con una eventuale rimessione al giudice di merito, in palese violazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 della Costituzione, dell’art. 6 della CEDU e dell’art. 47 della carta Europea dei diritti fondamentali.
Una precisazione importante, che polverizza le speranze di veder ridotti i risarcimenti in caso di accertata illegittimità dei licenziamenti impugnati prima del 18 luglio 2012.

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