Le notizie della settimana

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Alessia Augelletta riassume, come di consueto, le novità della settimana in materia di lavoro; propone anche un approfondimento sul c.d. contributo di licenziamento e sulla circolare interpretativa dell’Inps.

GIURISPRUDENZA

Tribunale di Milano – Ordinanza del 22/03/2013 : Per licenziare a causa del licenziamento per superamento del periodo di comporto occorre esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione.

Il Tribunale di Milano con ordinanza del 22 marzo 2013 ha affermato che per procedere al licenziamento per superamento del periodo di comporto occorre preventivamente effettuare il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 7 della l. 604/1966.
Tale ordinanza contrasta sia con la circolare n. 3/2013 del Ministero del Lavoro, sia con altra Ordinanza del Tribunale di Milano del 5/03/2013 che
aveva stabilito che il licenziamento per superamento del periodo di comporto non implicava il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto nell’ipotesi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, essendo “ontologicamente diverso”.

CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO. APPROFONDIMENTO

Il contributo dovuto a partire dal 1° gennaio 2013, nei casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Circolare Inps del 22 marzo 2013, n. 44

Soggetti obbligati: i datori di lavoro, in ogni caso in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità.
I requisiti richiesti per accedere all’Aspi sono: perdita involontaria dell’occupazione, possesso status di disoccupato, almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione).

Casi in cui il contributo è dovuto:

a) licenziamento di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, a prescindere dalla motivazione (anche recesso per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo o per motivo disciplinare da parte del datore di lavoro);
b) licenziamento di apprendisti (anche recesso per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo);
c) dimissioni del lavoratore intervenute per giusta causa;
d) dimissioni della lavoratrice durante la gravidanza o del lavoratore (che abbia fruito del congedo di paternità) durante il primo anno di vita del bambino e dimissioni in ipotesi di adozioni e affidi fino ad un anno dall’ingresso del bambino nella famiglia;
e) risoluzioni consensuali del rapporto avvenute con conciliazione della controversia relativa alla richiesta di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nelle imprese con i limiti dimensionali previsti dal nuovo art. 18 della legge n. 300/70, sottoscritta avanti alla commissione istituita ex art. 410 c.p.c. presso la Dtl o alla risoluzione consensuale di un rapporto di lavoro per trasferimento ad altra sede aziendale distante più di 50 chilometri dalla residenza del prestatore o raggiungibile in più di 80 minuti con i mezzi pubblici.

Casi in cui il contributo non è dovuto:

a) dimissioni o risoluzioni consensuali assoggettate a procedure di convalida;
b) risoluzioni consensuali formalizzate in sede aziendale, sindacale o amministrativa quando riguardano un lavoratore ed un piccolo datore rientrante nel campo di applicazione della l. 108/1990;
c) morte del lavoratore.

Soggetti comunque esclusi dall’obbligo del pagamento del contributo:

a) i datori di lavoro domestici;
b) i datori di lavoro che procedono al recesso dei lavoratori dichiarati in esubero, al termine di una procedura collettiva di riduzione del personale ex lege n. 223/91;
c) i datori di lavoro che, fino al 31 dicembre 2015, effettuano licenziamenti in conseguenza di cambi di appalto, ai quali seguano assunzioni presso altri datori di lavoro;
d) i datori di lavoro del settore delle costruzioni edili che, fino al 31 dicembre 2015, interrompono rapporti a tempo indeterminato con propri dipendenti, motivati da completamento delle attività o da chiusura di cantiere;
e) i datori di lavoro che, nell’ambito della procedura ipotizzata dall’art. 4, commi da 1 a 7 ter, della l. 92/2012, provvedano a risolvere i rapporti di lavoro con propri dipendenti anziani o raggiungano accordi con l’associazione sindacale stipulante il contratto di categoria, finalizzato a risolvere il rapporto con personale con qualifica di dirigente;
f) i datori di lavoro che procedono alla risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lavoratori che vanno in pensione di vecchiaia o anticipata.

Misura del contributo: 41% del massimale mensile Aspi (pari a 1.180 euro) per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Ne consegue che l’importo del contributo è di 483,80 per ogni dodici mesi di anzianità (1.180 × 41%) per un massimo di 36 mesi (l’importo massimo da versare nel 2013 per i soggetti che possono vantare 36 mesi di anzianità è 1.451,00 e cioè 483,80 × 3).

Criteri di calcolo:
a) per i rapporti che hanno avuto una durata inferiore ai dodici, ventiquattro o trentasei mesi, il contributo deve essere rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto, considerando mese intero quello che si è protratto per almeno 15 giorni di calendario;
b) il contributo è dovuto sia in caso di lavoro a tempo parziale sia a tempo pieno;
c) nel concetto di anzianità aziendale vanno compresi tutti i periodi precedenti trascorsi alle dipendenze dello stesso datore di lavoro con tempo indeterminato, mentre quelli a termine si calcolano se il rapporto si è trasformato senza soluzione di continuità o se si è dato luogo alla restituzione anche parziale del contributo addizionale dell’ 1,40%. Nel computo non rientrano i congedi parentali, mentre possono rientrare anche i periodi di apprendistato o di lavoro intermittente a tempo indeterminato.

Termine per il pagamento: entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui c’è stata la risoluzione del rapporto di lavoro (ad es. se la risoluzione è avvenuta il 4 marzo 2013, il contributo deve essere versato entro il 16 maggio 2013).

Modalità di pagamento: in un’unica soluzione, non è contemplata la possibilità di rateizzazione.

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