Appalti e responsabilità solidale: il punto di vista del Ministero

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Dario Clementi

Dario Clementi

Con il Vademecum sulla riforma Fornero, il Ministero del Lavoro ha ricordato che la contrattazione collettiva nazionale può introdurre discipline derogatorie alla responsabilità solidale, pur se limitatamente ai trattamenti retributivi.

In merito è sorto un contrasto con quanto, invece, sostengono i consulenti del lavoro, orientati ad ammettere che la contrattazione collettiva nazionale possa derogare anche con riferimento alla responsabilità operante su obbligazioni previdenziali e assicurative di natura pubblicistica maturate nei confronti degli istituti, partendo dal presupposto che essa opera come fonte delegata dal Legislatore e che possa, per l’effetto, derogare alla legge anche sotto il profilo previdenziale.

Diversi sono anche gli orientamenti sull’applicazione della disciplina della responsabilità solidale nei riguardi dei lavoratori autonomi (tra i quali, per esempio, quelli a progetto): mentre, da un lato, il Ministero del Lavoro spiega che il termine “lavoratori” debba essere inteso nel senso di comprendere tutti i lavoratori – senza, perciò, distinguere tra le fattispecie di lavoratore autonomo e subordinato – dall’altro, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, fornendo un’interpretazione restrittiva (ma fondata sugli stessi riferimenti al lavoro subordinato contenuti nell’art. 29), ritiene che la medesima disciplina vada applicata esclusivamente ai lavoratori subordinati, escludendo di conseguenza, tra gli altri, i collaboratori a progetto.

E’, invece, opinione ampiamente condivisa quella che ritiene come la normativa sulla responsabilità solidale non trovi applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e del loro personale.

La conclusione che si può trarre da questi documenti, è la solita (sconfortante): nulla è certo, tutto è discutibile.

 

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