Detassazione dei premi: come scrivere gli accordi

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Sono operativi gli incentivi fiscali per la retribuzione di produttività: proviamo a fare il punto su come ottenerli.

Le aziende che vogliono ottenere la tassazione separata su una parte delle somme (fino a 2500 euro lordi) pagate ai lavoratori (non tutti, solo quelli il cui reddito lordo non ha superato i 40 mila euro nel 2012) in cambio dell’incremento di produttività, devono stipulare un accordo sindacale.

Questo accordo, innanzitutto, dovrà essere di livello territoriale, valido quindi per gruppi di lavoratori e imprese ricadenti in un certo territorio (una provincia, una regione), oppure di livello aziendale, sottoscritto tra la singola impresa e le rappresentanze sindacali operanti in azienda.

L’accordo, inoltre, dovrà avere un contenuto impegnativo, in quanto le parti potranno assoggettare alla tassazione separata solo le somme che rientreranno – in via alternativa – in due possibili situazioni. Una prima ipotesi potrà riguardare le somme pagate sulla base di indicatori oggettivi di risultati specifici: produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

Questa soluzione potrà essere attuata mediante la definizione, nell’accordo collettivo, di indicatori carattere quantitativo capaci di misurare alcuni elementi (ad esempio, l’aumento della produttività individuale, i progressi compiuti da specifici reparti nella riduzione dei tempi di lavoro, ecc.). La legge non esclude categoricamente l’utilizzo di indicatori qualitativi, ma questi dovrebbero avere un chiaro collegamento con obiettivi incrementi di produttività.

La seconda ipotesi che consentirà di accedere alla tassazione separata è quella in cui le somme traggano origine da un accordo di secondo livello che disciplina alcune specifiche situazioni (coincidenti in larga misura con le ipotesi individuate dalle parti sociali nell’accordo sulla produttività del novembre scorso): orari flessibili, smaltimento ferie, utilizzo nuove tecnologie, mansioni fungibili.

Chi vorrà seguire questa strada si troverà di fronte a una grande complessità, in quanto il decreto prevede che gli accordi collettivi di questo tipo dovranno prevedere “l’attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento” individuate dal decreto. Con questa frase alquanto oscura, il decreto sembra voler dire che le voci retributive potranno  detassate solo se avranno come base di riferimento accordi collettivi che disciplinano pacchetto integrato di misure, e precisamente almeno 3 di quelle previste dalla nuova regolamentazione. Per fare un esempio, gli accordi dovrebbe prevedere misure che flessibilizzano l’orario, consentono una fungibilità di mansioni, regolamentano l’uso di nuove tecnologie oppure, togliendo una di quelle appena elencate, prevedono lo smaltimento delle ferie in giorni singoli. La stipula di questi accordi sarà molto complessa, è quindi è presumibile che le aziende e le parti sociali investire massicciamente sul primo canale, quello che considera sufficiente una misurazione oggettiva della produttività.

Dopo aver firmato l’accordo, le aziende dovranno depositarlo presso le Direzioni territoriali del lavoro, allegando una dichiarazione nella quale si conferma che l’intesa contiene misure coerenti con la normativa sulla produttività.

Il deposito non viene richiesto ai fini di validità delle intese, e quindi è presumibile che la data di decorrenza della tassazione agevolata andrà riferita al momento della firma degli accordi collettivi.

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