Ecco il consueto aggiornamento sui fatti più rilevanti della settimana, in materia di lavoro; questa settimana la giurisprudenza occupa in maniera esclusiva lo spazio delle novità.
Buona lettura e buon week end!
GIURISPRUDENZA
Corte di Cassazione n. 8843 dell’ 11-04-2013
La Cassazione, con la sentenza n. 8843 dell’ 11-04-2013, ha ritenuto pienamente legittimo il licenziamento del prestatore che dopo la chiusura dell’unità produttiva a Bergamo si sia rifiutato di proseguire il rapporto di lavoro in altra sede ad Avellino. La Suprema Corte infatti ha rigettato il ricorso di un immigrato che al momento della comunicazione del recesso sottoposto alla condizione sospensiva dell’accettazione del trasferimento, si trovava all’estero, motivando che “in nessun momento, neppure successivo al suo rientro in Italia nel febbraio 2005, l’odierno ricorrente ha aderito alla proposta di trasferimento. In tal modo la condizione sospensiva apposta dal datore di lavoro al recesso si è realizzata ed il rapporto si è risolto, essendo venuta meno la condizione sospensiva apposta, in modo del tutto legittimo”.
Corte di Cassazione n. 7985 del 02-04-2013: “Il mobbing presuppone una preordinazione finalizzata all’emarginazione del dipendente”
La Cassazione, con la sentenza n. 7985 del 02-04-2013, ha affermato che non è sufficiente che il lavoratore, che si ritiene oggetto di mobbing, prospetti al Tribunale un mero svuotamento delle mansioni, ma occorre che alleghi, ed ovviamente provi, una preordinazione finalizzata alla sua emarginazione. La Cassazione ha rilevato che il lavoratore non aveva prospettato tale preordinazione nel corso del giudizio di primo grado ed aveva per di più richiesto di provare non fatti specifici e rilevanti, ma fatti comportanti l’espressione, da parte dei testimoni, di inammissibili valutazioni circa il carattere meramente formale e privo di reale contenuto professionale dei nuovi incarichi affidatigli.
Corte di Cassazione n. 7665 del 27-03-2013: “Licenziamento intimato prima della cessione d’azienda”
Il primo comma dell’art. 2112 c.c. stabilisce che “in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario”. Il quarto comma prevede che “il trasferimento d’azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento”.
Cosa avviene se un lavoratore viene licenziato poco prima del trasferimento d’azienda?
La Cassazione scrive, nella sentenza n. 7665 del 27-03-2013, che “solo dall’accertamento dell’illegittimità del recesso e dalle conseguenze da esso derivate (annullamento del licenziamento se disposto in vista del trasferimento d’azienda, o, comunque permanenza del lavoratore alle dipendenze del cedente, nel caso di licenziamento disposto per ragioni diverse) sarebbe potuta derivare la declaratoria di continuità del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’imprenditore cessionario”.
Di conseguenza, un accordo tra imprenditore cedente e imprenditore cessionario, avente per oggetto il licenziamento dei lavoratori dell’impresa ceduta, seguito da formali comunicazioni, non ha effetto se i licenziamenti sono impugnati e dichiarati illegittimi.