Corte Giustizia UE: lavoro a termine e somministrazione sono contratti diversi

Posted by

Mauro Soldera
soldera_17A

La Corte di Giustizia Europea, con sentenza in data 11 aprile 2013, ha statuito il principio per cui la direttiva europea sul lavoro a tempo determinato, ed il relativo accordo quadro, non si applicano al lavoro in somministrazione, inteso come quel complesso di rapporti che – sulla base di due contratti – lega lavoratore, agenzia ed utilizzatore.
La questione è sorta proprio da un caso italiano, sollevata presso la Corte dal Giudice del lavoro di Napoli.
Il fatto riguarda il consueto schema di impugnazione dei contratti di somministrazione, per cui il lavoratore, ritenendo la causale non rispondente ai presupposti di legge che ne legittimano il ricorso, richiede la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato direttamente in capo all’utilizzatore.
Nel caso di specie, in particolare, il lavoratore era stato oggetto di 3 contratti di lavoro con l’agenzia – ognuno separato da un solo giorno di interruzione -, allo scopo di assolvere alle corrispondenti esigenze di somministrazione ricevute dall’utilizzatore.
La reiterazione con brevi interruzioni tra i contratti di lavoro, in contrasto palese con quella parte della disciplina del contratto a termine che il legislatore italiano definisce non applicabile ai contratti di lavoro a scopo di somministrazione, fornisce lo spunto al Tribunale di Napoli per adire la Corte Ue.
Premesso che la normativa europea sul contratto a termine esclude espressamente la sua applicabilità al lavoro interinale, il Giudice italiano ha chiesto alla Corte se tale esclusione si debba riferire non solo al rapporto di somministrazione ma anche al contratto di lavoro (a termine appunto) tra la persona e l’agenzia; e se, quindi, sia o meno conforme alle norme europee l’esclusione del divieto di reiterazione previsto dalla legge italiana per tale contratto.
La sentenza a riguardo conclude nel senso per cui la non applicabilità delle norme europee sul contratto a termine devono intendersi riferite al “lavoratore interinale in quanto tale”, indipendentemente dal fatto che si stia disquisendo del rapporto con l’agenzia o di quello con l’utilizzatore.
Su tale base, quindi, escludere l’applicazione di tutta o una parte della disciplina del contratto a termine, al contratto di lavoro a scopo di somministrazione non contrasta con la disciplina europea.
La Corte, in definitiva, ribadisce la netta separazione tra i due istituti (termine e somministrazione); principio che dovrebbe guidare l’azione del legislatore nazionale ma che, in Italia, risulta troppe volte disatteso, a cominciare dalla ingiustificata sovrapposizione delle due causali di utilizzo.

Rispondi