Cassazione: non è obbligatorio formare il dipendente per salvare il suo posto

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Alessandra Garzya

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Se l’azienda decide di sopprimere le mansioni del dipendente, non c’è alcun obbligo di formare il lavoratore interessato allo scopo di renderlo idoneo a svolgere mansioni diverse da quelle soppresse. Il licenziamento può essere intimato dopo avere esperito il repêchage sulle sole mansioni equivalenti, utili e disponibili. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con sentenza n. 5963 dell’11 marzo 2013 interpretando in termini restrittivi – questa volta per il lavoratore – il c.d. obbligo di repêchage che, come noto, impone all’azienda di verificare la possibile ricollocazione del dipendente prima di procedere al licenziamento per soppressione della posizione. Confermando la decisione della Corte d’Appello di Roma, la fattispecie sulla quale la Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi riguarda un lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo in ragione della soppressione del reparto cui era addetto (manutenzione carrozzeria dei veicoli). Il licenziamento era stato ha impugnato dal lavoratore poiché, a suo avviso, l’azienda avrebbe dovuto adibirlo ad altre – e disponibili – mansioni (di autista) occasionalmente svolte in passato dal dipendente. In sostanza, per evitare il licenziamento, il datore di lavoro avrebbe dovuto attivarsi per consentirgli di svolgere tali attività e garantirgli la conservazione del posto di lavoro. Respingendo le argomentazioni formulate dalla difesa del lavoratore ed aderendo alle motivazioni della Corte d’Appello, la Cassazione ha spiegato che l’obbligo del repêchage non può avere portata così ampia da imporre al datore di lavoro la riqualificazione del personale. Ad avviso della Corte, quindi, le mansioni ambite (di autista) non potevano ritenersi equivalenti a quelle di provenienza (manutenzione carrozzeria veicoli) e, pertanto, nessuna violazione dell’obbligo di rêpechage poteva essere contestata all’azienda. Prendendo spunto dalla vicenda esaminata, la Corte ha, inoltre, evidenziato che l’obbligo di curare la formazione professionale del dipendente opera solo con riferimento alle specifiche mansioni per le quali è stato assunto o successivamente adibito, escludendo, quindi, un obbligo di formazione per svolgere mansioni diverse da quelle soppresse. Il datore di lavoro resta, dunque, libero di procedere al repêchage verificando la sola sussistenza di mansioni coerenti alle attitudini ed alle competenze possedute dal lavoratore al momento del licenziamento.

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