Detassazione e produttività: la circolare del Ministero

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Ferruccio Pezzulla

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Con la circolare n. 15 del 3 aprile 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito quale sarà l’ambito di applicazione del D.P.C.M. 22 gennaio 2013 (pubblicato in GU n. 75 del 29 marzo 2013) con riguardo alle somme erogate a titolo di retribuzione di produttività.
Si tratta delle “misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro”, già previste dall’art. 1, comma 481, della legge n. 228/2012, che aveva rimandato ad un apposito D.P.C.M. per l’indicazione delle modalità di attuazione dell’agevolazione.
Nei limiti delle risorse stanziate (950 milioni di euro per l’anno 2013, 400 milioni per l’anno 2014 e 200 milioni per il 2015), le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività sono soggette ad una imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 10%
Il predetto decreto ha stabilito che l’ erogazione di tali sommi deve avvenire “in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale (…) ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda”.
Si precisa che i contratti collettivi in questione debbano essere sottoscritti da organizzazioni in possesso del requisito della maggiore rappresentatività comparata sul piano nazionale, ovvero da rappresentanze sindacali operanti in azienda. Il riferimento, pertanto, a “rappresentanze sindacali operanti in azienda” e agli “accordi interconfederali” sul piano nazionale, lascia intendere che il legislatore abbia voluto indicare tanto RSA, quanto RSU. Differenza non è di poco conto, in quanto è noto che RSA e RSU sono due organismi di rappresentanza sindacale per i lavoratori dipendenti. Le RSU (“Rappresentanza Sindacale Unitaria”) vengono elette da tutti i lavoratori presenti in azienda, indipendentemente dalla loro iscrizione ad un sindacato. Invece, le RSA (“Rappresentanza Sindacale Aziendale”) sono elette dagli iscritti ad un particolare sindacato. Quindi, le RSU hanno la rappresentanza generale dei lavoratori e partecipano alla contrattazione aziendale, invece le RSA tutelano, se cos’ si può dire, i soli iscritti al sindacato e non partecipano alla contrattazione aziendale.
Inoltre, secondo l’art. 1 del Decreto:
– l’imposta sostitutiva trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato in relazione ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nell’anno 2012 ad euro 40.000, al lordo delle somme assoggettate, sempre nel 2012, alla analoga agevolazione prevista dall’art. 2 del
D.L. n. 93/2008 (conv. da L. 126/2008);
– la retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell’imposta sostitutiva non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell’anno 2013, ad euro 2.500 lordi;
– restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 2 a 4 dell’art. 2 del citato D.L. n. 93/2008, in materia di formazione del reddito ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente, alla applicabilità della imposta sostitutiva da parte del sostituto d’imposta, all’accertamento, alla riscossione, alle sanzioni ed al contenzioso.
L’art. 2 del Decreto specifica, inoltre, cosa debba intendersi per rer retribuzione di produttività, precisando che, a tal riguardo, si intendono “le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione”.
Le voci retributive devono intendersi separatamente valorizzate all’interno della contrattazione collettiva, suscettibili di variazione in relazione all’andamento dell’impresa.
Inoltre, in base all’art. 3 è sono previste alcune disposizioni di carattere procedurale finalizzate sia al monitoraggio dello sviluppo delle misure previste dal decreto medesimo, sia in relazione alla verifica di conformità degli accordi alle disposizioni dello stesso decreto.
A tal fine, infatti, è previsto che i datori di lavoro siano tenuti a “depositare i contratti presso la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione, con allegata autodichiarazione di conformità dell’accordo depositato alle disposizioni del presente Decreto”.
Sul punto, la circolare ha precisato che con riferimento ai contratti già in vigore prima dell’entrata in vigore del D.P.C.M. il predetto termine di trenta giorni non può che decorrere a partire dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
Per i contratti eventualmente già depositati, eventualmente, è sufficiente una autodichiarazione.

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