Giampiero Falasca, Filippo Chiappi
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato il 22 gennaio scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013 – serie generale, pagina 10 – è diventata operativa per tutto il 2013 la tassazione con imposta sostitutiva del 10% dei compensi legati alla produttività del lavoro erogati a dipendenti del settore privato.
Di seguito, un breve riassunto sul tema, tenuto conto anche delle novità introdotte dall’Accordo Interconfederale del 21.11.2012.
In cosa consiste l’incentivo
Applicazione sulle somme agevolate di un’imposta sostitutiva ( Irpef e addizionali) del 10%, sulle somme erogate nel periodo d’imposta 2013.
Si considerano percepiti nel periodo d’imposta 2013 anche le somme ed i valori in genere corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.
In buona sostanza, i compensi di lavoro dipendente e assimilati erogati entro il 12 gennaio 2014, rilevano come redditi 2013. Questo è il c.d. principio di cassa allargata, secondo cui vengono attratte nel reddito annuale le somme percepite entro il 12 gennaio dell’anno successivo.
A chi spetta
Dipendenti del settore privato, che nel 2012 non hanno percepito reddito da lavoro dipendente per un importo superiore a 40 mila euro (in luogo dei precedenti 30 mila euro).
Su quali somme si applica
Retribuzioni erogate, entro il tetto massimo di 2.500,00 euro. in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa ovvero retribuzioni correlate ad indicatori di macro aree gestionali dell’azienda. Si veda più avanti la teoria del doppio binario.
Restano invece esclusi, come in passato, dal beneficio fiscale tutti gli emolumenti premiali corrisposti sulla base di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali (ad personam) tra datore di lavoro e prestatore di lavoro.
Condizioni per la detassazione
L’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sulle somme collegate alla produttività è subordinata alla stipula di un accordo collettivo, aziendale o territoriale, a condizione che tale accordo segua uno (è irrilevante quale, la scelta è rimessa alle parti) dei canali previsti dal DPCM.
Primo canale
Definizione di appositi indicatori quantitativi, che dovranno essere usati per misurare alcuni risultati specifici: produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.
Secondo canale
Assoggettamento alla tassazione separata di quelle voci retributive che, sulla base dell’accordo aziendale, costituiscono controprestazioni di attività lavorative svolte nell’ambito di quattro specifiche situazioni:
– equivalenza delle mansioni e l’integrazione delle competenze, necessarie per consentire all’azienda di introdurre nuovi modelli organizzativi finalizzati ad incidere sulla produttività;
– ridefinizione dei sistemi orari e la loro distribuzione con modelli flessibili (il multiperiodale), il tutto finalizzato all’introduzione della innovazione tecnologica, alla capacità di risposta rispetto alla fluttuazione dei mercati ovvero finalizzati al pieno utilizzo degli impianti produttivi;
– disciplina della compatibilità tra l’impiego di nuove tecnologie e la tutela di diritti dei lavoratori;
– programmazione aziendale che preveda la distribuzione flessibile delle ferie, anche su giorni singoli, quindi non continuativa, delle giornate di ferie eccedenti le due settimane.
Adempimenti
Il datore di lavoro ha l’onere di depositare il contratto collettivo applicato (territoriale od aziendale) presso la Direzione territoriale del Lavoro competente per territorio entro trenta giorni dalla stipula con una dichiarazione allegata riguardante la conformità dell’accordo rispetto ai contenuti fiscali del decreto presidenziale.
In caso di contratto collettivo territoriale l’obbligo di deposito presso la Direzione del Lavoro grava sulle associazioni datoriali firmatarie.
Nel commento si dice, nell’ultima riga “In caso di contratto collettivo territoriale l’obbligo di deposito presso la Direzione del Lavoro grava sulle associazioni datoriali firmatarie.” A mio parere ciò non è corretto poiché la circolare non fa alcun riferimento ad associazioni “datoriali”, ben potendosi, a mio avviso, depositarsi gli accordi territoriali a cura della associazioni dei “lavoratori” (termine utilizzato al DPCM del 22/1/13).