Alessia Augelletta
INPS: voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting e contributo per asili nido
L’INPS con Circolare n. 48 del 28 marzo 2013, ha fornito le istruzioni operative in merito modalità per richiedere l’erogazione del contributo per fare fronte agli oneri dei servizi per l’infanzia e dei voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting da parte della madre lavoratrice che al termine del congedo di maternità, e in alternativa al congedo parentale, intenda utilizzare nel periodo successivo al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi.
Scarica il documento: Circolare Inps n. 48 del 28-03-2013
INPS: prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi
L’INPS con Circolare n. 47 del 26 marzo 2013 ha determinato le retribuzioni di riferimento, per l’anno 2013, per l’erogazione delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi.
INPS : Le ipotesi in cui il datore di lavoro non deve pagare i contributi per l’indennità di disoccupazione ASPI
L’INPS con Circolare n. 44 del 22-03-2013, alla luce delle modifiche apportate dall’art. 1, co. 250, della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) all’art. 2 della Riforma del Lavoro, fornisce ulteriori precisazioni relativamente alle indennità di disoccupazione ASpI e mini-AspI.
In particolare l’Istituto chiarisce che “i datori di lavoro saranno tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità di disoccupazione-ASPI, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa”. Restano, invece, escluse dall’obbligo contributivo le cessazioni del rapporto di lavoro a seguito di:
1) Dimissioni, salvo quelle intervenute per giusta causa (molestie sessuali, mancato pagamento della retribuzione, modificazione peggiorativa della condizione di lavoro, c.d. mobbing, ecc…) o quelle intervenute durante il periodo tutelato di maternità, cioè da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio.
2) Risoluzioni consensuali, ad eccezione di quelle derivanti da procedure di conciliazione presso la DTL, nonché da trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici (vedi punto 2.2 circ. INPS 142/2012).
3) Decesso del lavoratore.
Scarica il documento: Circolare n. 47 del 26-03-2013
GIURISPRUDENZA
Corte di Cassazione n. 6725 del 18-03-2013: “Nel dubbio meglio denunciare l’infortunio in itinere”
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6725 del 18-03-2013, ha negato l’indennità di un infortunio subito da un lavoratore coinvolto in un sinistro stradale mentre si recava al lavoro a bordo della sua moto.
La Corte ha ritenuto legittima la scelta del dipendente di utilizzare il mezzo privato per compiere il tragitto casa-posto di lavoro ma, anche alla luce della distanza di appena due chilometri, percorribile a piedi, ha ritenuto di negare la copertura assicurativa.
Per non incorrere nelle sanzioni previste per la mancata denuncia di infortuni in itinere, è opportuno che il datore di lavoro denunci all’INAIL ogni situazione che possa configurarsi come tale. Sarà l’Istituto, magari in contraddittorio con l’INPS, a valutare se si tratti di infortunio o incidente non coperto da assicurazione INAIL.
In ultima analisi sarà la magistratura a pronunciarsi.
RASSEGNA STAMPA
“Indennità risarcitoria senza tetto massimo” commento di G. Falasca su Il Sole 24Ore del 26.03.2013 a due sentenze del Tribunale di Roma del 15 gennaio 2013 e del 6 febbraio 2013, in ipotesi di trasformazione di rapporti di lavoro somministrato a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato.
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