I nuovi congedi parentali

Posted by

Marzia SansoneMarzia Sansone

La riforma Fornero introduce, in via sperimentale per gli anni 2013 – 2015, una nuova figura di congedo per il padre lavoratore, in un’ottica di promozione di una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, fortemente auspicata dal Consiglio dell’Unione Europea con la direttiva n° 2010/18 dell’8 marzo 2010 di recepimento dell’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale.
In primo luogo, la legge n. 92/2012 introduce un obbligo di astensione dal lavoro per un giorno per il padre lavoratore, entro i primi 5 mesi di vita del bambino, in aggiunta all’obbligo di astensione della madre, con un’indennità pari al 100% della retribuzione; secondariamente, nel medesimo periodo, la novella legislativa introduce una facoltà di astensione per ulteriori due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima, con un’indennità giornaliera a carico dell’Inps pari al 100% della retribuzione che sostituisce quella dovuta alla madre.
La norma fissa altresì un obbligo di preavviso in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro, almeno 15 giorni prima dei medesimi.
Successivamente, il Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia, con il decreto legge del 22 dicembre 2012, ha individuato le modalità di fruizione dei congedi in parola, prevedendo la possibilità di fruizione dei medesimi anche da parte del padre affidatario o adottivo.
Il decreto, inoltre, ha chiarito che le novità in materia di congedo si applicano alle nascite avvenute a partire dal 1° gennaio 2013; conseguentemente, se la nascita del bambino è antecedente a tale data, le novità in materia di congedo non troveranno applicazione, indipendentemente dal fatto che il termine di 5 mesi sia ancora in corso.
In caso di congedo facoltativo, il padre lavoratore deve allegare alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo; la predetta documentazione dovrà essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.
Infine, il decreto esclude la frazionabilità ad ore dei nuovi congedi i quali, pertanto, dovranno essere fruiti in un’unica soluzione.
La frazionabilità ad ore è invece ammessa nelle ipotesi di congedo parentale di cui agli artt. 32 e seguenti del d. lgs. n. 151/2001, fruibile dal padre lavoratore nei primi otto anni di vita del bambino per un periodo massimo pari a 6 mesi (elevabile a 7 mesi in caso di fruizione di un periodo di astensione cumulativo o frazionato non inferiore a 3 mesi).
Tale possibilità è stata prevista dal decreto legge n. 216/2012 che ha affidato alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria nonché le modalità di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa; ai contratti collettivi è altresì demandato il compito di definire modalità e criteri dell’obbligo di preavviso gravante sul lavoratore.
Fino a quando non interverrà la contrattazione collettiva, dunque, la fruizione del congedo su base oraria non sarà in concreto esercitabile. riforma Fornero introduce, in via sperimentale per gli anni 2013 – 2015, una nuova figura di congedo per il padre lavoratore, in un’ottica di promozione di una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, fortemente auspicata dal Consiglio dell’Unione Europea con la direttiva n° 2010/18 dell’8 marzo 2010 di recepimento dell’accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale.
In primo luogo, la legge n. 92/2012 introduce un obbligo di astensione dal lavoro per un giorno per il padre lavoratore, entro i primi 5 mesi di vita del bambino, in aggiunta all’obbligo di astensione della madre, con un’indennità pari al 100% della retribuzione; secondariamente, nel medesimo periodo, la novella legislativa introduce una facoltà di astensione per ulteriori due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima, con un’indennità giornaliera a carico dell’Inps pari al 100% della retribuzione che sostituisce quella dovuta alla madre.
La norma fissa altresì un obbligo di preavviso in forma scritta al datore di lavoro dei giorni prescelti per astenersi dal lavoro, almeno 15 giorni prima dei medesimi.
Successivamente, il Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia, con il decreto legge del 22 dicembre 2012, ha individuato le modalità di fruizione dei congedi in parola, prevedendo la possibilità di fruizione dei medesimi anche da parte del padre affidatario o adottivo.
Il decreto, inoltre, ha chiarito che le novità in materia di congedo si applicano alle nascite avvenute a partire dal 1° gennaio 2013; conseguentemente, se la nascita del bambino è antecedente a tale data, le novità in materia di congedo non troveranno applicazione, indipendentemente dal fatto che il termine di 5 mesi sia ancora in corso.
In caso di congedo facoltativo, il padre lavoratore deve allegare alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo; la predetta documentazione dovrà essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.
Infine, il decreto esclude la frazionabilità ad ore dei nuovi congedi i quali, pertanto, dovranno essere fruiti in un’unica soluzione.
La frazionabilità ad ore è invece ammessa nelle ipotesi di congedo parentale di cui agli artt. 32 e seguenti del d. lgs. n. 151/2001, fruibile dal padre lavoratore nei primi otto anni di vita del bambino per un periodo massimo pari a 6 mesi (elevabile a 7 mesi in caso di fruizione di un periodo di astensione cumulativo o frazionato non inferiore a 3 mesi).
Tale possibilità è stata prevista dal decreto legge n. 216/2012 che ha affidato alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria nonché le modalità di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa; ai contratti collettivi è altresì demandato il compito di definire modalità e criteri dell’obbligo di preavviso gravante sul lavoratore.
Fino a quando non interverrà la contrattazione collettiva, dunque, la fruizione del congedo su base oraria non sarà in concreto esercitabile.

Rispondi