Agenzie per il lavoro e responsabilità per infortuni

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avv colonnaAntongiulio Colonna

Agenzie per il lavoro e responsabilità per gli infortuni
Il tema delle responsabilità in materia di infortuni con specifico riferimento ai lavoratori somministrati, quindi alle responsabilità del datore di lavoro/agenzia per il lavoro è una di quelle tematiche che destano nell’operatore – a torto – un interesse concreto pressoché nullo.
Ciò deriva dalle formulazioni normative che sembrerebbero essere talmente lapalissiane da potere relegare il tema a dotta disquisizione della dottrina specializzata sulla materia.
L’art. 23, comma 5, del d.lgs. n. 276/03 prevede, come noto, che l’utilizzatore osservi nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti, ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
Di più.
Il D.Lgs N. 81/2008 (anche dopo il correttivo D.Lgs. n. 106/2009) sancisce, individuando il campo di applicazione del Testo Unico che (art. 3, comma 5) tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al decreto siano a carico dell’utilizzatore.
Vi sono, è vero, degli obblighi di informazione e formazione generali ma questi sono (facilmente) delegabili da parte dell’Agenzia in capo all’utilizzatore.
In questo quadro così apparentemente rassicurante per le APL è stato registrato (e non si è trattato di un caso isolato) un interessamento alla questione da parte della giurisprudenza penale.
Il Tribunale penale di Milano ha ritenuto astrattamente possibile che, pur in presenza di contratti di somministrazione sottoscritti delegando all’utilizzatore tutti gli obblighi di sicurezza, residui in capo al somministratore, quindi al responsabile per la sicurezza e/o al legale rappresentante dell’agenzia, una responsabilità.
Secondo la Giurisprudenza penale il citato articolo 23 andrebbe letto unitamente alla tradizionale norma di chiusura del sistema, l’art. 2087 c.c. che affida all’imprenditore – da leggere come agenzia – l’obbligo di adottare, secondo le particolarità del lavoro tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica del lavoratore.
Un’agenzia che stipulasse il contratto con un utilizzatore evidentemente privo dei requisiti necessari a garantire l’esecuzione della prestazione senza rischi per la salute del lavoratore e/o palesemente incapace di assolvere agli obblighi delegati continuerebbe ad essere responsabile per l’infortunio del lavoratore somministrato.
Sussisterebbe, in altri termini, un residuo obbligo di vigilanza ed anche una responsabilità derivante da una negligente/imprudente/imperita “scelta” dell’utilizzatore e di una negligente/imprudente/imperita “scelta/individuazione” del lavoratore somministrato con riferimento al suo profilo professionale ed alle mansioni da svolgere.
Le considerazioni della giurisprudenza penale devono quindi costituire un segnale d’allarme per le APL che oltre ai necessari accorgimenti e verifiche formali (ed in genere abbastanza standardizzati grazie ai software di gestione) devono adottare ed imporre alle proprie filiali procedure che permettano la verifica sostanziale delle condizioni di sicurezza, sotto i profili evidenziati, e la tracciabilità di tale verifica.
Ciò soprattutto in considerazione della potenziale elevatissima possibilità, commisurata con l’effetto moltiplicatore derivante dal numero dei contratti di lavoro in somministrazione, di un evento infortunio.
Caratteristica, ancora una volta, peculiare delle agenzie per il lavoro.

One comment

  1. … sarebbe stato opportuno che la giurisprudenza penale evocata fosse stata anche indicata con riferimenti verificabili ….

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