Una delle norme più controverse della legge Fornero è quella sul c.d. stop and go: la legge n. 92/2012 ha allungato a 60 giorni il periodo che deve passare tra un contratto a termine e l’altro stipulato dalla stessa impresa con lo stesso lavoratore (intervallo che sale a 90 giorni, se il contratto precedente durava più di 6 mesi). Questa norma (che non si applica ai contratti stagionali) ha creato disagi notevoli alle imprese, che hanno dovuto fronteggiare un problema inatteso. La riforma Fornero, dopo aver creato il problema, offre anche una parziale via di uscita: la possibilità di ridurre il periodo di stop and go, mediante la stipula di un accordo collettivo, fino ad un periodo non inferiore a 20 giorni (oppure 30, nel caso in cui il contratto antecedente abbia superato i 6 mesi). I contratti collettivi, dopo un primo periodo di inerzia, a partire dall’autunno hanno iniziato a dare attuazione a questa facoltà, riducendo per alcuni settori il periodo di stop and go. Le tecniche utilizzate dalle parti sociali nei diversi comparti sono diverse. Per il settore del commercio, è stato stipulato il 19 dicembre 2012 da Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uilcom Uil, un accordo che riduce per tutti i contratti a termine l’intervallo ai minimi previsti dalla legge (20 giorni, che salgono a 30 per i contratti ultra semestrali). L’intesa si applica a tutti i contratti, senza limiti di motivazione; l’accordo, infatti, si limita a richiamare le esigenze di flessibilità del settore, ma non limita la riduzione dello stop and go a situazioni specifiche. Una tecnica diversa viene utilizzata nell’accordo per il settore dei servizi di pulizia, siglato il 12 dicembre 2012, da Fise, Unionservizi-Confapi, Legacoopservizi, Confcooperative, Agci-Servizi con i sindacati di settore. L’intesa si applica ai contratti sottoscritti fino a tutto il 30 giugno 2013, e la riduzione dell’intervallo ha natura selettiva. La riduzione, infatti, è prevista solo in alcuni casi: quando si verifica una delle ipotesi previste dall’art. 1, comma 9, lettera h) della legge n. 92/2012 (nuovi prodotti, start up, ecc.), per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per temporanei incrementi dell’attività disposti dalla committenza, per la copertura di posizioni non ancora stabilizzate nelle fasi di avvio di nuove attività, per lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono personale avente specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate e, infine, per servizi nell’ambito di manifestazioni, fiere, eventi. Negli stessi giorni – il 18 dicembre 2012 – è stato siglato l’accordo per i poligrafici, dalla Fieg e Associazione stampatori italiana giornali insieme ai sindacati Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil. L’intesa prevede la riduzione a 20 (contratti a termine fino a 6 mesi) o 30 giorni (contratti a termine oltre 6 mesi) per alcune causali predeterminate: campagne promozionali dirette allo sviluppo delle vendite o per sopperire alle esigenze della diffusione dei giornali in periodi di particolare espansione del mercato, situazioni imprevedibili o contingenti, sostituzione di posizioni vacanti per periodi non superiori a 3 mesi, sostituzione di lavoratori partecipanti a corsi di riqualificazione professionale ovvero assenti per congedo matrimoniale, servizio militare, aspettativa concessa per riconosciute necessità personali e familiari, per maternità, malattia, infortunio e ferie, aumento temporaneo di attività per esigenze particolari, ed altri casi assimilabili. La stessa tecnica selettiva è prevista nell’accordo per il turismo del 21 novembre 2012; l’intesa riduce lo stop and go per i casi di assunzioni connesse ad esigenze di carattere temporaneo, avvio di nuove attività per esigenze organizzative, sostituzione o affiancamento di lavoratori, intensificazione di attività. Infine, un altro settore che si è mosso, peraltro in anticipo rispetto agli altri, è quello degli alimentari; anche qui è stata prevista la riduzione al minimo di legge (20 o 30 giorni), senza distinzioni di causali.