Marketing operativo: prime sperimentazioni sull’art. 8

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Un contratto di prossimità su scala nazionale. Questa sembra la definizione adatta per descrivere l’accordo siglato il 7 dicembre del 2012 dalle principali organizzazioni collettive (con la significativa eccezione della Nidil Cgil) del settore del marketing operativo. L’intesa ha una struttura particolare: è siglata a livello nazionale, ma ha come obiettivo la definizione di linee guida da applicarsi, mediante la stipula di appositi accordi di secondo livello, a livello territoriale (tanto che i firmatati sono proprio le organizzazioni locali del sindacato). Questa struttura multilivello è funzionale alla volontà di utilizzare pienamente le potenzialità dei contratti di prossimità che, come noto, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 148/2011, possono definire le regole applicabili ad alcuni istituti, anche in deroga alla legge oppure ai contratti collettivi nazionali.
Nel caso del marketing operativo, l’accordo – senza citare l’articolo 8 – usa fino in fondo queste potenzialità, riscrivendo in maniera rilevante molti istituti lavoristici. Le ragioni che hanno guidato le parti stipulanti dell’intesa sono definite nelle premesse delle linee guida: ricondurre le attività di marketing svolte per le case produttrici di merci (ma dentro i locali della grande distribuzione) nell’area della subordinazione, contrastando il massiccio utilizzo di contratti come le collaborazioni irregolari. Per garantire un atterraggio morbido da questa situazione alla più costosa area del lavoro subordinato, vengono definite regole particolarmente flessibili.
Viene prevista l’applicazione del CCNL Commercio, con alcuni adattamenti. Le figure professionali di promoter e merchandiser vengono collocate, almeno fino al 2015, in un livello molto basso (il settimo), con progressioni retributive lente e scaglionate nel tempo. Viene poi previsto l’utilizzo in via prioritaria di alcuni contratti di lavoro, con regole molto originali. In particolare, viene parzialmente riscritta la disciplina del lavoro intermittente, rispetto al quale si prevede che è consentita la stipulazione del contratto con gli addetti al marketing operativo senza limitazioni di età.
Con riferimento al part time, l’intesa prevede la riduzione a 12 ore della soglia minima di lavoro settimanale, e l’applicazione delle clausole flessibili ed elastiche previste dal Ccnl per specifiche e oggettive esigenze aziendali e limiti massimi di variabilità. Viene riscritta anche la disciplina del contratto a termine, per il quale sono definite come causali che giustificano sempre l’apposizione del termine, l’assunzione di un appalto a termine oppure il lancio di una determinata campagna promozionale. Viene anche ridotto lo stop and go ai minimi di legge ( 20 giorni per i contratti a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi, 30 giorni per gli altri), e il tetto massimo di durata viene alzato a 48 mesi.
L’intesa modifica anche le regole applicabili ai casi di riduzione del personale. Si prevede che i contratti aziendali possano ridurre a 30 giorni, per il caso di cessazione di appalto senza possibilità di assorbimento del personale in altri servizi, la durata della eventuale consultazione sindacale prevista dalla legge n. 223/1991.
Infine, si prevede che se cessa un appalto ma la stessa attività prosegue in capo ad altro gestore, quando quest’ultimo assicuri l’assunzione del personale prima occupato nell’appalto stesso, il passaggio dei lavoratori stesso possa avvenire senza applicazione della procedura per la riduzione del personale.
Nel complesso, si tratta di un accordo particolarmente innovativo, che usa in maniera ampia – come mai accaduto finora – le possibilità offerte dalla legge sui contratti di prossimità, per accompagnare un processo di “emersione” da zone di lavoro grigio ad aree di maggiore regolarità. E’ un obiettivo del tutto condivisibile, che merita di essere incoraggiato. Probabilmente, per arrivare a questo sarebbe stato opportuno ampliare ancora di più il novero delle forme contrattuali utilizzabili, puntando anche sull’apprendistato e la somministrazione (anche per contrastare l’utilizzo dell’appalto di servizio, nei casi in cui è maggiore il rischio di utilizzo irregolare).

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