La circolare n. 5/2013 ricostruisce anche le regole applicabili al contratto di apprendistato quando questo viene abbinato alla somministrazione di manodopera. L’abbinamento tra le due forme contrattuali è diventato possibile dopo l’approvazione del Testo Unico del 2011 che, superando le incertezze applicative sino ad allora esistenti, ha espressamente autorizzato le Agenzie per il lavoro ad assumere apprendisti per poi somministrarli ai propri clienti. Sulla base del Testo Unico, le parti sociali del settore del lavoro somministrato (Assolavoro, Felsa Cisl, Uiltemp) hanno siglato, il 5 aprile 2012, un accordo collettivo che rendeva operative le nuove norme. Come ricorda la circolare, con l’entrata in vigore della legge Fornero, questo accordo ha subito degli scossoni indiretti, in quanto la riforma ha introdotto un divieto (prima inesistente, anche se c’erano opinioni diverse al riguardo) di utilizzo dell’apprendistato nell’ambito della somministrazione a termine.
Dopo l’approvazione del divieto, secondo la circolare del Ministero, diventano inapplicabili a partire dal 1 gennaio 2013 alcune delle clausole contenute nell’accordo collettivo sull’apprendistato e, in particolare, quelle (i commi 4 e 5 dell’articolo 7) che disciplinano gli obblighi formativi e il recesso dal rapporto nel caso di apprendistato svolto presso più utilizzatori.
La circolare ricorda anche che, a seguito delle modifiche estive apportate alla riforma del lavoro, è stata riconosciuta la possibilità di utilizzare lo staff leasing in tutti i settori produttivi, senza l’applicazione dei limiti applicabili in via generale alla fattispecie, nei casi in cui l’Agenzia per il lavoro impiega un apprendista per dare esecuzione al contratto.
L’innovazione è molto rilevante, se si considera che, di norma, la somministrazione a tempo indeterminato è utilizzabile solo per un numero chiuso di settori ed attività, molto variegate (tra le molte, la consulenza e assistenza nel settore informatico, pulizia, custodia, portineria, trasporti da e per lo stabilimento, biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, economato, consulenza direzionale, certificazione, marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale, gestione di call-center, casi previsti dai contratti collettivi, ecc.). Con la nuova disposizione sugli apprendisti, lo staff leasing è destinato a diventare forma di lavoro flessibile molto utilizzata, in quanto è molto attrattiva per le aziende senza ridurre tutele per i lavoratori: non è necessaria la causale, non serve definire una durata, non si applicano i limiti quantitativi e di durata previsti per la somministrazione a termine, e nel contempo si applicano tutte le tutele tipiche del lavoro subordinato.