Mauro Soldera
Nuove possibilità di ricorso alla somministrazione di lavoro a termine acausale per le aziende.
Grazie alla risposta ad interpello n. 38/2012, il Ministero del Lavoro, rende pienamente operativa anche la somministrazione acausale per i lavoratori che appartengano alle categorie svantaggiate degli “adulti che vivono soli con familiari a carico” e delle “minoranze nazionali”.
Il Ministero chiarisce i “confini” di due tra le diverse fattispecie di lavoratori definiti svantaggiati dall’art. 2 n. 18 Reg. (CE) n. 800/2008 – le lettere d) ed f) nello specifico –, portatori del beneficio della acausalità a favore dei contratti di somministrazione a termine cui siano associati.
È doveroso un piccolo passo indietro per inquadrare la novità.
Noto che la somministrazione di lavoro a termine soggiace al vincolo del cosiddetto “causalone” a far data dalla Riforma Biagi (D.Lgs. 276/2003) – quelle esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che l’impresa utilizzatrice è tenuta ad indicare nel contratto di somministrazione a pena della sua irregolarità – negli ultimi anni si è assistito a successivi, diversi, interventi normativi volti ad aprire più o meno ampi spazi di acausalità; spazi entro i quali il requisito della casuale non è quindi richiesto per motivare la scelta dell’azienda di ricorrere alla somministrazione a termine.
Così:
1) la legge 23 dicembre 2009, n. 191 ha previsto la acausalità nel caso il contratto di somministrazione preveda l’utilizzo di lavoratori in mobilità (“assunti dal somministratore ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223”).
2) Il D.Lgs. n. 24 del 2012 l’ha estesa per:
- i disoccupati percettori dell’indennità ordinaria di disoccupazione (con requisiti normali o ridotti ma non agricola) da almeno 6 mesi;
- soggetti percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno 6 mesi;
- particolari categorie di lavoratori, definiti “svantaggiati” o “molto svantaggiati” da una norma comunitaria (il Regolamento CE 800/2008 all’art. 2 numeri 18 e 19, appunto);
- tutte le ulteriori ipotesi previste dalla contrattazione collettiva (nazionale, territoriale ma anche aziendale).
3) Da ultimo la Riforma Fornero (28 giugno 2012, n. 92) ha previsto un’ulteriore ipotesi di acausalità nel caso di “primo rapporto a tempo determinato non superiore a 12 mesi” che leghi, attraverso il veicolo della somministrazione, utilizzatore e lavoratore, o, in alternativa, entro una quota del 6% della forza lavoro dell’utilizzatore, qualora il beneficio sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi nazionali rispetto a specifiche ipotesi declinate dalla stessa Legge Fornero.
Il chiarimento ministeriale giunge con riferimento al ricorso alla somministrazione a termine acausale consentita dal D.Lgs. 24/2012 nei casi predefiniti sulla base delle particolari condizioni soggettive del lavoratori inviati in missione; tra questi i cosiddetti lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.
L’elenco dei lavoratori svantaggiati contiene categorie per le quali il beneficio della acausalità è stato definito dalla norma come immediatamente utilizzabile – le fattispecie riportate in nota nelle lettere c) d) e f) – ed altre – le lettere a) b) ed e) – per la cui applicabilità il Decreto di recepimento ha rimandato ad un successivo decreto ministeriale (previsto entro 90 giorni, ma ancora non disponibile).
Alcune delle ipotesi immediatamente applicabili hanno tuttavia sollevato perplessità interpretative, inducendo l’associazione delle principali agenzie per il lavoro (Assolavoro) a proporre istanza di interpello al Ministero.
Il riferimento è agli “adulti che vivono soli con una o più persone a carico” e ai “membri di una minoranza nazionale all’interno di uno Stato membro che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile”.
A riguardo della prima categoria, il Ministero ha chiarito che:
1) col termine “adulti” debba farsi riferimento a chi abbia superato i 25 anni di età;
2) mentre, rispetto al requisito del vivere “soli con una o più persone a carico” debba farsi riferimento al caso in cui il lavoratore risulti il solo soggetto a sostenere il nucleo familiare, i cui altri componenti siano appunto “a suo carico” secondo le previsioni dell’art. 12 del T.U.I.R.
Entrambi i requisiti devono sussistere all’atto dell’assunzione per poter beneficiare dell’acausalità.
Con riferimento invece alla seconda categoria (le “minoranze nazionali”), occorre – dice il Ministero – riferirsi a tutte quelle minoranze che, sulla base di specifici provvedimenti, risultano già individuate in relazione alla particolare appartenenza linguistica all’interno di uno specifico territorio; in particolare a quelle minoranze linguistiche “citate” nell’art. 2 della legge 482/1999 e storicamente presenti nei nostri confini nazionali. I lavoratori appartenenti a tali minoranze saranno portatori del beneficio dell’acausalità nel caso – al momento dell’assunzione – si trovino nella necessità di consolidare le proprie esperienze linguistiche, professionali e lavorative, migliorando così la capacità di accesso ad occupazioni stabili.
Un ulteriore passo verso il superamento del requisito della causalità nel contratto di somministrazione quindi, secondo un percorso evidentemente già tracciato ma di cui si attende ancora il completamento; da più parti auspicato semplicemente richiamando il fatto (sostanziale e giuridico) che i presupposti di tutela dei lavoratori sono garantiti da un altro e diverso livello contrattuale: quello di assunzione con l’agenzia per il lavoro.