Rinnovo del contratto dei chimici: le novità in materia di apprendistato

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Giampiero Falasca

Il rinnovo del contratto dei chimici apre la strada a delle interessanti novità in materia di apprendistato. Questa tipologia contrattuale, riformata con il Testo Unico del 2011 e ritoccata dalla legge Fornero, è già regolamentata nel settore industriale dall’accordo interconfederale del 18 aprile del 2012, ma questa disciplina ha un’efficacia transitoria, che verrà meno in occasione del rinnovo dei contratti collettivi dei singoli comparti. L’intesa dei chimici ha il merito di avviare questo percorso di uscita dal regime transitorio, ma è anche interessante nei contenuti. L’accordo individua nelle politiche formative lo strumento principale per accrescere le competenze dei lavoratori e, di conseguenza, la produttività delle imprese. Questa impostazione generale trova conferma nella norma che assegna alla contrattazione aziendale la facoltà di raggiungere intese che modificano la normativa contrattuale nazionale, in caso di impiego di giovani “non assumibili con contratto di lavoro diverso dall’apprendistato”. In concreto, questa norma dovrebbe consentire agli accordi aziendali di rendere meno vincolanti le norme del contratto nazionale, quando l’apprendistato costituisce l’unico strumento per agevolare l’ingresso al lavoro di giovani sprovvisti di altre opportunità lavorative. L’intesa precisa che gli accordi aziendali non potranno in ogni caso modificare l’impegno formativo; si tratta di un chiarimento importante, che conferma la volontà delle parti stipulanti di investire nella formazione.
L’apprendistato, seppure indirettamente, è considerato anche nella parte dell’accordo in cui viene definito in via sperimentale il c.d. “progetto ponte”. Secondo questo progetto, i lavoratori anziani potrebbero trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a part time, in cambio di nuove assunzione di giorni, con lo scopo di agevolare il trasferimento di conoscenza dai primi ai secondi; l’apprendistato sembra lo strumento contrattuale più adatto per dare concreta attuazione al progetto, fermo restando che lo stesso richiederebbe degli efficaci sostegni legislativi (invocati dalla stessa intesa) per dare risultati significativi. Infine, l’accordo rinvia ad un secondo momento la definizione delle norme che dovranno dare attuazione alle novità in materia di apprendistato contenute nell’intesa, nel Testo Unico e nella legge Fornero. Questo significa che le innovazioni sin qui descritte dovranno essere tradotte in specifiche norme di modifica del contratto collettivo (fatta salva la disposizione sugli accordi aziendali, che è già definita nell’intesa firmata); fino a quando tale percorso non sarà completato, continuerà ad applicarsi l’accordo interconfederale del 18 aprile 2012. E’ bene quindi ricordare cosa prevede tale accordo. E’ riconosciuta la possibilità di inquadrare gli apprendisti fino a due livelli rispetto a quello di destinazione finale, l’obbligo di nominare un tutore o un referente aziendale che sia in possesso di adeguate professionalità, ed è stabilito un preavviso di 15 giorni per il caso di recesso dal rapporto al termine del periodo formativo. Per quanto riguarda la formazione, l’accordo interconfederale stabilisce un monte annuo di 80 ore per ciascun apprendista, stabilendo che il percorso di addestramento deve essere coerente con la qualifica professionale che si vuole conseguire. Si prevedono come modalità tipiche di erogazione della formazione l’affiancamento e l’insegnamento on the job, modalità particolarmente gradite alle aziende. Infine, l’accordo interconfederale rende più facile la pianificazione e la registrazione dell’attività formativa; all’accordo sono allegati dei modelli (un piano formativo standard e un modello di registro per attestare gli insegnamenti impartiti) che rendono particolarmente agevole la gestione burocratica del rapporto.

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