Il Tribunale di Bologna, con la sentenza del 15 ottobre 2012, offre la prima interpretazione del 4° comma dell’art. 18 della Legge n. 300/1970, come novellato dalla Legge n. 92/2012, con riferimento alla fattispecie del licenziamento disciplinare con reintegra previsto per le ipotesi di insussistenza del fatto o qualora il fatto rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa, secondo le previsioni dei contratti collettivi o dei codici disciplinari applicabili.
Interpretando la fattispecie inerente l’insussistenza del fatto contestato, come insussistenza del “fatto giuridico”, ossia come fatto globalmente accertato nelle sue componenti oggettiva e soggettiva, il Tribunale di Bologna ha disposto la reintegra del dipendente espulso nel posto di lavoro e nelle mansioni, con condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno.