La Suprema Corte, con sentenza n. 16076/2012, ha statuito che il lavoratore licenziato che non si avvale dei servizi pubblici per l’impiego per cercare un nuovo impiego, o non offre la prova di essersi attivato in un altro modo, non può dire di aver usato la diligenza necessaria per uscire dallo stato di disoccupazione. Per questo motivo, dopo che viene accertata l’assenza di giustificazione del recesso, il calcolo del risarcimento a lui spettante deve essere decurtato, tenendo conto dei redditi che avrebbe potuto maturare se avesse cercato un lavoro (c.d. aliunde percipiendum). La vicenda nasce dal licenziamento comminato nei confronti di un lavoratore per insubordinazione; il dipendente ha impugnato il recesso avanti al Tribunale di Roma, ottenendo la reintegra nel posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno pari alle retribuzioni che avrebbe conseguito dalla data del licenziamento sino all’effettiva reintegra. La Corte di Appello ha ridotto l’importo del risarcimento del danno, ritenendo che il lavoratore, nell’arco dei tre anni successivi al licenziamento, avrebbe potuto trovare un altro lavoro, se solo si fosse attivato in tal senso. La Corte di Cassazione ha confermato la pronuncia, osservando che l’art. 1227 del codice civile impone al soggetto che ha subito un danno di compiere delle specifiche azioni volte ad evitare l’aumento del danno stesso. Il principio trova un limite nell’ordinaria diligenza: non può essere richiesto al danneggiato un comportamento straordinariamente diligente. Nel caso in questione, considerato che il lavoratore che aveva impugnato il licenziamento non aveva dato prova di essersi attivato in alcun modo per cercare lavoro, né si era iscritto alle “liste di collocamento”, la Suprema Corte ha ritenuto che l’ordinaria diligenza fosse mancata. Da notare che la sentenza sul punto è lievemente imprecisa, nel senso che il riferimento alle liste collocamento riguarda, in realtà, l’elenco anagrafico gestito dai Centri per l’Impiego. La sentenza non sembra identificare solo nell’iscrizione nelle liste pubbliche il comportamento diligente: pertanto, il lavoratore avrebbe potuto provare di essersi attivato anche dimostrando di essersi rivolto a un’Agenzia privata per il lavoro. Va ricordato che il nuovo testo dell’articolo 18, appena riformato dalla legge n. 92/2012, stabilisce espressamente che, di regola, nella determinazione delle indennità spettanti in caso di licenziamento ingiustificato debbono essere detratti i redditi percepiti altrove, e quelli che si sarebbero percepiti se si fosse cercata un’occupazione con diligenza.
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